Occorre anche sanare gli omessi versamenti delle imposte a titolo di saldo e acconti
Il 28 febbraio scade il termine per ravvedere l’omessa presentazione del modello REDDITI 2021, il cui termine è scaduto il 30 novembre 2021, con la procedura “semplificata” illustrata nella circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2016 n. 42.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97, il ravvedimento operoso in tema di omessa dichiarazione è possibile solo entro novanta giorni dalla commissione della violazione, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.
Ciò appare coerente con l’art. 2 comma 7 del DPR 322/98, secondo cui la dichiarazione presentata nei novanta giorni non si considera omessa.
Il legislatore, tuttavia, non ha mai previsto una chiara sanzione per la dichiarazione tardiva, disciplinando, all’art. 1 del DLgs. 471/97, la pena per la dichiarazione omessa, dal 120% al 240% delle imposte con un minimo di 250 euro.
In realtà, la dichiarazione tardiva, dopo il DLgs. 158/2015 che ha modificato sotto vari punti il DLgs. 471/97, è stata in qualche modo disciplinata, solo, però, in relazione al caso in cui venga presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo di imposta successivo (le sanzioni proporzionali sono in questo caso dimezzate, diventando dal 60% al 120% delle imposte con minimo di 200 euro; se non sono dovute imposte, la sanzione è da 150 euro a 500 euro).
L’Agenzia delle Entrate, preso atto della siffatta anomalia, ha previsto una disciplina di favore che, sebbene sia priva di base normativa, agevola i contribuenti che si ravvedono nei novanta giorni.
In breve, la dichiarazione tardiva viene equiparata a una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare, sanzionata dunque in misura fissa da 250 euro a 1.000 euro.
Nel contempo, occorre anche sanare i tardivi versamenti delle imposte che emergono dalla dichiarazione (nelle situazioni ordinarie, invece, l’omessa dichiarazione assorbe la meno grave sanzione sui versamenti, cfr. da ultimo Cass. 11 gennaio 2022 n. 483 per la dichiarazione IRAP).
In sostanza, in merito al modello REDDITI 2021, per sanare la tardività occorre, entro il 28 febbraio 2022:
- presentare la dichiarazione omessa;
- pagare 25 euro per la tardività (250/10, operando come visto la sanzione da 250 euro, per la dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte da versare);
- sanare i tardivi versamenti delle imposte, quindi il saldo 2020 e gli acconti 2021, oltre alle addizionali comunali e regionali.
La tardività costa solo 25 euro
Relativamente ai versamenti, occorre pagare, per il saldo 2020 e il primo acconto 2021, le imposte, le sanzioni del 30% ridotte a 1/8 (opera l’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97) e gli interessi legali, tenendo conto che dal 1° gennaio 2022 il tasso è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% (il calcolo si esegue pro rata temporis).
In merito al secondo o unico acconto 2021 (il cui termine è scaduto il 30 novembre 2021), la sanzione, trattandosi di ritardo contenuto nei novanta giorni, è del 15%, da ridurre al nono (opera l’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97).
Nel modello F24, per la sanzione sulla tardività sembra corretto utilizzare il codice tributo “8911” indicando l’anno in cui è stata commessa la violazione, quindi il 2021, e non l’anno cui si riferisce la violazione (il 2020).