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Autodichiarazione sugli aiuti di Stato COVID fino al 30 giugno

Da oggi è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei massimali

L’autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato può essere presentata da oggi, 28 aprile, fino al 30 giugno 2022. Con il provvedimento n. 143438 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.


La dichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.


Anche per i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 la dichiarazione va inviata entro il termine del 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto sono tenuti a presentare una prima dichiarazione entro il 30 giugno 2022 e una seconda dichiarazione, oltre il 30 giugno ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.


In linea generale, a seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.


La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 comma 13 del DL 41/2021 (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) e richiamate dall’art. 1 del DM 11 dicembre 2021.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del DM 11 dicembre 2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’art. 1 commi da 16 a 27 del DL n. 73/2021), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.


Viene inoltre precisato che la dichiarazione va comunque presentata quando (punto 2.7 del provvedimento):

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;

- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;

- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea).


La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.


Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, le istruzioni precisano che occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l’aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A (in cui indicare, ad esempio, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino settore tessile).

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