Stabiliti modalità e termini per la presentazione da parte dei contribuenti che si avvalgono della misura ex art. 5 commi da 1 a 9 del DL 41/2021
Il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2022 n. 143438 dovrà essere utilizzato per rendere l’autodichiarazione richiesta ai contribuenti che si avvalgono della definizione degli “avvisi bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni, che può riguardare solo gli avvisi relativi al periodo d’imposta 2017 e 2018 emessi nei confronti di contribuenti titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021) e che abbiano subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019. Riduzione che è parametrata all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.
La dichiarazione deve essere presentata in quanto l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto “dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni” (art. 5 comma 9 del DL 41/2021; provv. Agenzia delle Entrate 19 ottobre 2021 n. 275852 § 2.2).
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 143438/2022 ha stabilito che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022 o, se successivo, entro sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Originariamente il termine per la presentazione della dichiarazione era fissato al 31 dicembre 2021; con il provv. Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2021 n. 345838 fu disposto che tale autodichiarazione dovesse essere presentata “entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del relativo modello ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata”. In armonia con tale termine, il provv. Agenzia delle Entrate 143438/2022 ha disposto che l’invio della dichiarazione possa essere successivo al 30 giugno 2022, a condizione che avvenga entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione cada dopo il 30 giugno 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti di Stato per i quali sia richiesta la medesima dichiarazione, sono tenuti a presentare una prima dichiarazione, entro il 30 giugno 2022 e una seconda oltre il 30 giugno 2022, ma entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione non siano state incluse nella prima dichiarazione.
La dichiarazione deve necessariamente essere presentata con modalità telematica dal contribuente, oppure tramite un intermediario secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, utilizzando:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (selezionando tra i servizi disponibili la categoria “Agevolazioni” e scegliendo, tra le varie voci proposte dal sistema, “Dichiarazione sostitutiva temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19”);
- mediante i canali telematici delle Entrate.
Può essere necessario l’invio di due dichiarazioni
A seguito dell’invio della dichiarazione il sistema rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico oppure lo scarto a seguito dei controlli formali eseguiti. Sono considerate tempestive le dichiarazioni inviate nel rispetto del termine qualora siano state scartate dal sistema, a condizione che vengano ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate per comunicare la causa dello scarto.
Secondo quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, è possibile presentare una dichiarazione correttiva, in quanto in relazione ad uno stesso periodo, in caso di trasmissione di più dichiarazioni, “l’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle validamente inviate”.
Infine, nel modello di dichiarazione è presente un quadro che deve essere compilato con l’indicazione di “eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero (..). In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato (..)“.