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Per i bonus edilizi ammessa una quarta cessione dei crediti

Dopo la prima a favore di tutti e le altre due a favore dei soggetti «vigilati», la quarta sarebbe consentita alle banche a favore dei loro correntisti

Dopo la stretta di inizio 2022, con il divieto di cessioni successive alla prima dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, e il successivo ripristino della possibilità di due cessioni ulteriori, ma soltanto a “soggetti vigilati”, è in arrivo l’ennesima modifica alla disciplina dell’art. 121 del DL 34/2020, per consentire una “quarta cessione” da parte delle banche a favore dei propri correntisti.

Lo prevede il nuovo testo del Ddl. di conversione del DL 17/2022 predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea, su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia.


Ove la modifica venisse definitivamente approvata cambierebbe ancora una volta la norma contenuta nell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020 che nello specifico prevedrebbe:

“I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.


In sostanza, dopo una prima cessione del credito nei confronti di tutti i soggetti e dopo due ulteriori cessioni a favore dei soggetti “vigilati”, le banche potrebbero cedere un’altra volta i crediti (quarta cessione) a favore dei loro correntisti, chiunque essi siano.

Per via del fatto che la norma contempla le sole “banche” sembrerebbero escluse dalla possibilità di operare la quarta cessione gli altri soggetti “vigilati”, quali gli altri intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione.

Considerato che questa possibilità viene consentita alle banche solo “in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate”, una banca che può ancora cedere un determinato credito a un soggetto vigilato sembrerebbe non potersene avvalere fino a quando non cede ad altro soggetto vigilato che, però, se non è esso stesso una banca, non potrà poi procedere alla “quarta” cessione.


Per quanto riguarda l’efficacia della misura viene stabilito che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni “inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

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