Le domande vanno presentate al Ministero dello Sviluppo economico, senza rilevanza dell’ordine di presentazione
Dal 3 al 24 maggio è possibile presentare le domande per richiedere i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio di cui all’art. 2 del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”). Lo annunciato ieri con un comunicato il Ministero dello Sviluppo economico, che ha reso operativo, con DM datato 24 marzo 2022 e pubblicato sul proprio sito internet, il fondo per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.
In estrema sintesi, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che (si veda “Contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al dettaglio” del 29 gennaio):
- svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio identificata mediante specifici codici ATECO;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, secondo le modalità e i termini stabiliti dal DM 24 marzo 2022.
Le istanze possono essere presentate dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 alle ore 12:00 del 24 maggio 2022; quelle presentate fuori da tali termini non saranno prese in considerazione.
Viene inoltre stabilito che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
In particolare, le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del DL n. 4/2022 presentano al Ministero apposita istanza, sulla base del modello di cui all’allegato n. 1 al citato DM, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile.
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, accerta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza, nonché verifica il rispetto dei massimali di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludano positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile secondo le modalità di cui all’art. 2 comma 5 del DL n. 4/2022. Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da 400.000 a 1.000.000 di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 da uno a 2 milioni di euro.
Riduzione proporzionale in caso di risorse insufficienti
Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
Resta fermo che, con riferimento a ciascuna istanza ammissibile, l’importo del contributo è ridotto, ove necessario, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.
Il Ministero, effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta quindi un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari e lo pubblica sul proprio sito. Per le istanze per le quali le verifiche si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero sul conto corrente indicato in sede di istanza.
Le agevolazioni in esame sono inoltre cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo.