Al di là di eventuali proroghe, bonus fruibile per spese sostenute sino a fine giugno anche con lavori non effettuati per il 30% dell’intervento complessivo
Mentre prosegue il braccio di ferro politico e nella legge di conversione del DL 17/2022 si registra un nulla di fatto in merito alla proroga del termine finale del superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, giova ricordare che l’attuale disciplina prevede che, per questo tipo di interventi, il superbonus possa trovare applicazione “per le spese [...], sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022” (commi 1 e 4 dell’art. 119 del DL 34/2020), con possibilità di estensione “anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo” (comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).
L’eventuale proroga potrebbe spostare (o al limite eliminare) il “termine intermedio”, con riguardo al quale va verificata la percentuale di completamento dell’intervento per poter beneficiare del superbonus anche sulle spese sostenute successivamente al 30 giugno 2022, mentre appare meno probabile (per lo meno adesso, a fine anno chissà) che possa riguardare il termine stesso del 31 dicembre 2022.
In ogni caso, a prescindere da quale potrà essere la natura e la portata di una proroga, è opportuno sottolineare che, già adesso, le spese sostenute sino al 30 giugno 2022 possono beneficiare del superbonus 110% anche se alla data del 30 giugno non siano ancora stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Infatti, per le persone fisiche che sostengono le spese al di fuori dell’esercizio di impresa, il momento di sostenimento della spesa è quello in cui viene effettuato il pagamento (a mezzo bonifico “parlante”), in ossequio al principio di cassa. Il momento di avvio e ultimazione dei lavori è invece irrilevante.
Ovviamente, se le spese vengono sostenute prima che siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, non sarà possibile per il fornitore applicare sulle stesse lo sconto sul corrispettivo, ai sensi della lett. a) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
Così come, fino a quando non saranno stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, non sarà possibile per il beneficiario, che ha sostenuto finanziariamente le spese “senza sconto”, cedere a terzi il corrispondente credito di imposta, ai sensi della lett. b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
Questo perché, per l’esercizio delle predette opzioni, quando relative a spese agevolate con il superbonus, il comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 impone che si riferiscano a lavori già realizzati, in quanto ultimati, oppure in quanto liquidati in uno stato di avanzamento dei lavori formale con una percentuale di completamento pari almeno al 30%.
Quanto precede non ostacola però il fatto che il committente possa pagare le spese al proprio fornitore entro il 30 giugno 2022 (cristallizzando così il proprio diritto al superbonus 110% a prescindere dall’effettivo arrivo e portata delle future proroghe), per poi cedere al medesimo il credito di imposta corrispondente alla detrazione superbonus altrimenti spettante, ovviamente solo una volta che i lavori sono stati ultimati, oppure che è stato liquidato un SAL con percentuale di completamento pari almeno al 30% (dando luogo, di fatto, nei rapporti tra committente e fornitore, a una sorta di sconto in fattura “differito”).
Un punto su cui è lecito interrogarsi è se, alla data del 30 giugno 2022, i lavori, pur non avendo ancora raggiunto la percentuale di completamento pari almeno al 30% (che consentirebbe di esercitare anche le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020), debbano per lo meno essere iniziati.
Il dubbio può essere generato dalla risposta a interpello della DRE Campania n. 914-1549/2021, la quale, con riguardo al tema del bonus facciate con sconto sul corrispettivo a fine 2021, aveva affermato la necessità che alla data del 31 dicembre 2021 i lavori fossero per lo meno iniziati.
Ammessa e non concessa la correttezza di questa interpretazione, si tratta comunque di una impostazione che riguarda la legittimità dell’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo e non appare rilevante in un caso in cui le spese vengono finanziariamente sostenute “senza sconti” dal beneficiario.
Peraltro il committente che anticipa finanziariamente al fornitore, entro il 30 giugno 2022, spese per lavori non ancora eseguiti, in attesa di cedergli il credito di imposta non appena si realizzano le condizioni di avvenuta esecuzione, potrebbe tutelarsi chiedendo al fornitore il versamento di una cauzione.
Al di là delle proroghe, sono molte le soluzioni commerciali e organizzative che consentono, in un quadro di tutela finanziaria di tutte le parti in causa, di beneficiare più che legittimamente del superbonus anche per interventi su “villette” unifamiliari e plurifamiliari realizzati successivamente al 30 giugno 2022.