Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Autodichiarazione aiuti di Stato anche con compilazione del quadro RS

L’Agenzia conferma l’obbligatorietà dell’adempimento, ma sul termine del 30 giugno dovrebbe a breve arrivare una proroga

La compilazione del prospetto “aiuti di Stato” del quadro RS del modello REDDITI 2022 non esonera i contribuenti dalla presentazione dell’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato. La conferma di quello che, fino a ieri, era possibile desumere solo dall’analisi delle istruzioni correlate all’autodichiarazione e ai modelli REDDITI 2022 e da alcuni chiarimenti forniti in sede di risposta a interrogazioni parlamentari, arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate (si veda “La compilazione del quadro RS non sostituisce l’autodichiarazione aiuti di Stato” del 24 maggio 2022).


In una lettera inviata ai Garanti dei contribuenti che, attivati dalle associazioni sindacali dei commercialisti, chiedevano delucidazioni in merito alla legittimità dell’adempimento e alle eventuali violazioni dello Statuto del contribuente, il Direttore Ruffini scrive: “Sempre nell’ottica della semplificazione, è stata prevista per alcuni aiuti la possibilità di comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il contribuente è poi esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nei modelli Redditi 2022. Non è, invece, possibile il contrario e cioè evitare di presentare l’autodichiarazione e compilare solo il prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi, stante l’obbligatorietà dell’autocertificazione ai sensi della normativa già citata nonché il fatto che l’autodichiarazione è lo strumento predisposto per consentire sia di operare la scelta di dove allocare le agevolazioni tra la Sezione 3.1 e la Sezione 3.12 (finora mai espletata) sia di riversare eventuali importi fruiti in eccedenza mediante il meccanismo dello scomputo dal limite del periodo successivo evitando esborsi di denaro”.


Nella stessa missiva, il Direttore ricorda che l’adempimento “è stato espressamente richiesto dalla Commissione UE” e che, nell’autodichiarazione, “vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia”, mentre tutti gli altri dati di cui già dispone il Fisco, “come ad esempio gli importi degli aiuti fruiti”, non vengono richiesti.


Da questo punto di vista, dunque, secondo l’Agenzia l’adempimento “non viola” lo Statuto del contribuente e tanto vale anche per la disposizione di cui all’art. 3 comma 2 dello stesso Statuto, secondo cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”, dato che dal 27 aprile (data di pubblicazione del provvedimento attuativo) al 30 giugno, intercorrono più di 60 giorni.


Nella parte finale della lettera, Ruffini spiega che, “stante anche l’elevatissimo numero di aiuti da registrare (circa 5-6 milioni), il differimento della data del 30 giugno pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Pertanto, qualunque differimento del termine del 30 giugno a favore del contribuente deve accompagnarsi a pari differimento del termine finale per la registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato con opportuno intervento normativo”.


Insomma, tre giorni fa (la lettera è stata protocollata il 6 giugno), il Direttore delle Entrate sembrava lasciare poco spazio a una proroga che, invece, con ogni probabilità dovrebbe arrivare. Le voci in merito allo spostamento della scadenza, che circolano già da qualche giorno, ieri sono divenute sempre più insistenti e parlano della possibilità che il nuovo termine venga fissato in autunno.


Un intervento che sarebbe accolto con favore dal Consiglio nazionale dei commercialisti, il cui Presidente De Nuccio, non più tardi di una settimana fa scriveva al Ministro Franco e al Direttore Ruffini proprio per chiedere una proroga lunga sulla scadenza dell’adempimento (si veda “De Nuccio: «Autodichiarazione sugli aiuti di Stato da prorogare al 31 ottobre»” del 2 giugno): “Lo spostamento del termine – commenta De Nuccio – sarebbe un primo, importante, passo verso una più ampia razionalizzazione delle scadenze fiscali”.


I sindacati, invece, si sono spinti oltre, impugnando dinanzi al TAR del Lazio il provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438 e chiedendone l’annullamento (si veda “Ricorso al TAR contro l’autodichiarazione sugli aiuti di Stato” dell’8 giugno). Si tratta di un adempimento che ritengono illegittimo e, dunque, non è detto che la concessione della proroga, che sarebbe comunque una “boccata d’ossigeno” per professionisti e contribuenti, possa indurli a ritirare il ricorso. “In una logica di collaborazione – spiega Matteo De Lise, Presidente dell’UNGDCEC – noi siamo pronti a tutto, qualora dall’altra parte ci sia la disponibilità all’ascolto e alla concertazione. Bisogna uscire dalla logica delle proroghe e iniziare a ragionare su un calendario sostenibile di scadenze. A quel punto, i commercialisti non avranno più interesse a stare sulle barricate”.


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...