Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno decorrerà a partire dal mese successivo
La decorrenza dell’assegno unico e universale, istituito dal DLgs. 230/2021 e operativo dal mese di marzo 2022, varia in base al momento di presentazione delle domande. In particolare, c’è tempo fino al 30 giugno 2022 per ottenere le mensilità arretrate dallo scorso marzo, mentre per le domande presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Ad esclusione dei percettori di reddito di cittadinanza (Rdc), per i quali invece la prestazione è riconosciuta d’ufficio integrando la quota mensile di RdC, l’assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari con figli a carico, in presenza di precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, presentando domanda telematica direttamente sul sito dell’INPS tramite l’apposito servizio, contattando i numeri gratuiti o avvalendosi dei servizi dei Patronati.
La domanda può essere presentata a partire dal 1° gennaio di ogni anno da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale – a prescindere dalla convivenza con il figlio – ovvero dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario, da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato, e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
Si ricorda che di recente l’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande di assegno unico e universale, che permettono (si veda “Nuove funzionalità per la presentazione delle domande di assegno unico” del 10 maggio 2022):
- la modifica della domanda, relativamente alla condizione di disabilità del figlio, alla dichiarazione di frequenza scolastica o di un corso di formazione del figlio maggiorenne, alla separazione/coniugio dei genitori, al codice fiscale del genitore, ai criteri di ripartizione dell’assegno tra i genitori, alle maggiorazioni e alle modalità di pagamento. Le modifiche avranno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e non generano il diritto a conguagli per arretrati (eccetto per la condizione di disabilità se preesistente nella domanda);
- la visualizzazione dei pagamenti, suddivisi per competenza mensile e con la specifica modalità di pagamento;
- l’evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze, che permettono al richiedente di intervenire per sbloccare la domanda (ad esempio fornendo documentazione di supporto).
Tornando invece ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, si ricorda che sebbene ai fini dell’integrazione RdC/AU (determinata al netto dell’importo relativo ai figli facenti parte del nucleo familiare calcolato sulla base della scala di equivalenza di cui all’art. 2 comma 4 del DL 4/2019) la selezione dei nuclei familiari percettori di RdC che abbiano diritto all’assegno senza necessità di presentare apposita domanda viene fatta d’ufficio dall’INPS, in considerazione di quanto contenuto nella DSU valida e utile ai fini della liquidazione del RdC, per comunicare eventuali informazioni mancanti occorre presentare il modello “Rdc-Com/AU”.
Come chiarito dallo stesso Istituto di previdenza, con il messaggio n. 2261/2022, il modello può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno, esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito istituzionale, autenticandosi con SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Carta di identità elettronica (CIE) e tramite i Patronati; se presentato entro il 30 giugno, produrrà i suoi effetti con efficacia retroattiva, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno (si veda “Assegno unico per chi ha il reddito di cittadinanza anche col modello Rdc – Com AU” del 1° giugno 2022).