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Ricorso al TAR contro l’autodichiarazione sugli aiuti di Stato

Cinque associazioni sindacali dei commercialisti impugnano il provvedimento emanato dall’Agenzia delle Entrate il 27 aprile

Dopo i comunicati stampa in cui, a più riprese, si denunciava l’illegittimità dell’adempimento, e la richiesta di intervento inoltrata ai Garanti del contribuente, sull’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato arriva anche il ricorso al TAR del Lazio. A presentarlo, nella giornata di ieri, cinque associazioni sindacali dei commercialisti (AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC) e circa una trentina di soggetti tra professionisti e singoli contribuenti, che hanno impugnato dinanzi al tribunale amministrativo il provvedimento n. 143438 del 27 aprile scorso, con cui l’Agenzia delle Entrate definiva contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista in attuazione del DM 11 dicembre 2021.


Due i motivi principali su cui si fonda il ricorso: il contrasto con le norme contenute nello Statuto del contribuente e l’eccesso di delega in capo alla stessa Agenzia. Quanto al primo aspetto, la posizione dei sindacati è nota (si veda, tra gli altri, “L’autodichiarazione sugli aiuti di Stato va abrogata” del 14 maggio). Secondo i ricorrenti, “l’adempimento presenta evidenti elementi di illegittimità, in quanto l’Agenzia delle Entrate, in contrasto con le norme dello Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 6, comma 4, legge 212/2000), richiede la comunicazione di dati che sono già nella sua disponibilità, esponendo anche il dichiarante al rischio di errori e conseguenti sanzioni civili e penali”.


Quanto, invece, all’eccesso di delega, per i commercialisti l’Agenzia delle Entrate non si sarebbe attenuta alle direttive del MEF, che con il suo decreto avrebbe richiesto ai contribuenti una dichiarazione sintetica attestante il non superamento dei massimali, mentre il modello predisposto dall’Agenzia consta di 8 pagine.


La disposizione a cui fanno riferimento i ricorrenti è l’art. 3 del DM 11 dicembre 2021, il cui comma 1 specifica che i soggetti beneficiari devono attestare che “l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final”.


Con il comma 2, invece, si stabilisce che, nell’autodichiarazione, bisogna attestare anche che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura sia inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’agevolazione non superi il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo (90% per micro e piccole imprese).


Insomma, spiegano i commercialisti, “si trattava solo di specificare che il totale degli aiuti non avesse superato i massimali e di dimostrare di avere i requisiti per poterne usufruire”, cosa che si poteva fare in un documento “molto più semplice”. Invece, si è deciso di procedere con un “aggravio procedimentale inutile” e con “modalità articolate e complesse che richiedono il supporto di un professionista e che sono ad alta probabilità di errore”.


A ciò si aggiunga il fatto che i dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, “un arco temporale – aggiungono i sindacati nel comunicato stampa diffuso ieri –, che si conclude il giorno stesso della scadenza”, fissata proprio per il 30 giugno, ancora una volta “in palese violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.


Ragioni che hanno indotto associazioni, professionisti e contribuenti “provenienti da tutto il territorio nazionale” ad adire il TAR del Lazio, corredando il ricorso con la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile scorso. Una richiesta necessaria proprio in virtù dei “tempi stretti”, che con ogni probabilità non avrebbero consentito ai giudici amministrativi di esprimersi nel merito del ricorso prima della scadenza del 30 giugno.

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