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Salvi i bonus edilizi indicando il CCNL nel solo atto di affidamento dei lavori

Limite di 70.000 euro da verificare con riguardo a tutti i lavori effettuati, non soltanto alla parte dei soli lavori edili

I chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 19/2022 (§ 8), in materia di obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sui contratti di affidamento dei lavori edili, ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi applicabili sulle relative spese, meritano particolare attenzione, non fosse altro perché la circolare medesima puntualizza che tali chiarimenti sono stati rilasciati di concerto con il Ministero del Lavoro e, non trattandosi di materia prettamente fiscale, a nulla servirà presentare in merito istanze di interpello alle competenti articolazioni dell’Agenzia delle Entrate.


Premesso che l’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, si applica sui lavori edili di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, avviati successivamente al 27 maggio 2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, la circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 (§ 8) chiarisce che:

- a seguito delle novità introdotte dall’art. 23-bis comma 1 lett. a) del DL 21/2022 (conv. dalla L. 20 maggio 2022 n. 51), rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili (in altre parole, il limite di 70.000 euro “deve essere parametrato al valore dell’opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili”);

- l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto;

- l’obbligo non sussiste se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell’imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), fermo restando, però, anche in tali casi, l’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del DM 25 giugno 2021 n. 143 (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.


Le conseguenze del mancato rispetto dell’obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sono particolarmente gravi, perché consistono nel mancato riconoscimento dei bonus edilizi altrimenti spettanti sulle spese sostenute per i lavori agevolati.


A tale proposito, però, la circ. Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022 n. 19 (§ 8) reca un chiarimento di non poco conto, affermando che, in caso di mancata indicazione degli estremi del CCNL applicato sulle fatture, i benefici fiscali spettano comunque, se l’indicazione del CCNL è presente nell’atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità da parte del soggetto a ciò autorizzato, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell’impresa che attesti il CCNL utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce).


Per quanto riguarda i bonus edilizi, di cui può essere pregiudicato il riconoscimento dal mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, la norma richiama espressamente il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, il bonus barriere del 75% di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020, il bonus facciate di cui all’art. 1 comma 219 della L. 160/2019, il bonus verde di cui all’art. 1 comma 12 della L. 205/2017), il bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (in questo caso, l’obbligo di indicazione del CCNL riguarderà i collegati interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR), nonché tutti i bonus edilizi per i quali possono essere esercitate le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, in quanto compresi nell’elenco di cui al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020.


Dalla lettura della circ. 27 maggio 2022 n. 19 (§ 8) sembrerebbe evincersi che, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, anche per i bonus edilizi richiamati non già in modo diretto, bensì indirettamente, per il tramite del rinvio al comma 2 dell’art. 121 del DL 34/2020, l’obbligo di indicazione del CCNL sussisterebbe ai fini del riconoscimento del bonus non solo nel caso di sua fruizione mediante le opzioni di cui al comma 1 del medesimo art. 121, ma anche nel caso di sua fruizione mediante scomputo della detrazione dall’imposta lorda in dichiarazione dei redditi.

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