La fruizione del beneficio è ammessa per i soli interventi trainati di efficienza energetica
Con tre risposte a interpello pubblicate ieri, 23 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria è tornata a fornire chiarimenti sulla fruizione del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 per gli enti del Terzo settore, nonché nell’ipotesi di interventi effettuati su immobili sottoposti ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (per un primo commento alla circ. 23 giugno 2022 n. 23 si veda “Dall’Agenzia maxi riepilogo sulla disciplina del superbonus” di oggi).
Con riferimento a tale ultimo ambito, nella risposta n. 341 l’Agenzia ha, in primo luogo, ribadito come, se per effetto dei vincoli cui è sottoposto il condominio non sia possibile effettuare neanche uno degli interventi c.d. “trainanti”, il superbonus del 110% potrà comunque generalmente trovare applicazione con riferimento alle spese sostenute per gli interventi c.d. “trainati” di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (cfr. art. 119 comma 2 del DL 34/2020).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’espresso richiamo – operato dall’art. 119 comma 2 del DL 34/2020 – ai soli interventi di efficienza energetica di cui al citato art. 14 del DL 63/2013 comporterebbe, tuttavia, l’impossibilità per i proprietari delle unità facenti parte dell’immobile sottoposto a vincoli di fruire del superbonus del 110% per i restanti interventi “trainati” previsti dall’art. 119 del DL 34/2020.
Così, ad esempio, risulterà precluso l’accesso al superbonus con riferimento alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati (art. 119 comma 5 e 6 del DL 34/2020) o per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (art. 119 comma 8 del DL 34/2020).
Con la risposta a interpello n. 340, invece, l’Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni sulla possibilità per ONLUS, ODV e APS (ossia i soggetti previsti dall’art. 119 comma 9 lett. d-bis) del DL 34/2020) di beneficiare del superbonus del 110% determinando i limiti di spesa con le modalità previste dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ha, in primo luogo, evidenziato come la possibilità per tali enti di fruire del superbonus secondo le modalità previste dal citato art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020 risulti subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- possesso degli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, in data certa anteriore al 1° giugno 2021 (ossia la data di entrata in vigore del citato comma 10-bis dell’art. 119);
- svolgimento da parte della ONLUS, ODV o APS di servizi sociosanitari, con assenza di compensi o indennità di carica per i membri del consiglio di amministrazione.
Con riferimento a tale ultimo requisito, l’Agenzia ha, altresì, precisato come la condizione di assenza di compensi o indennità in capo agli amministratori debba sussistere sin dalla data di entrata in vigore del comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (vale a dire dal 1° giugno 2021), essendo, inoltre, necessario che permanga per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione (nel caso esaminato è stata, quindi, negata la fruizione dell’agevolazione secondo le modalità previste dal citato art. 119 comma 10-bis del DL 34/2020, in quanto gli amministratori dell’ente istante avevano rinunciato a compensi e indennità solo a partire dal 1° gennaio 2022).
Infine, con la risposta a interpello n. 342, l’Agenzia ha negato in toto l’accesso al superbonus per gli interventi che un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) intendeva porre in essere sull’edificio gestito come residenza per anziani (RSA), ciò in quanto l’ente in questione non sarebbe contemplato tra quelli che – ex art. 119 comma 9 del DL 34/2020 – possono fruire di tale beneficio.