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Una tantum ai dipendenti anche con la retribuzione di giugno erogata a luglio

L’INPS ha fornito chiarimenti sulla retribuzione nella quale riconoscere l’indennità di 200 euro

L’indennità una tantum di 200 euro ex art. 31 del DL 50/2022 per i lavoratori dipendenti può essere riconosciuta dal datore di lavoro sia con la retribuzione del mese di competenza luglio 2022, sia con la retribuzione del mese di competenza giugno 2022 erogata a luglio.

L’INPS ha fornito la precisazione ieri con il messaggio n. 2505, mediante il quale aggiorna altresì le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens dettate con il precedente messaggio n. 2397/2022.


Si ricorda che l’art. 31 del DL 50/2022 riconosce un’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti di cui all’art. 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% della quota IVS a loro carico per almeno una mensilità. L’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 commi 1 e 18.


La poco chiara formulazione della norma aveva però fatto emergere qualche dubbio circa l’esatta retribuzione nella quale riconoscere tale indennità, in altre parole se la retribuzione di competenza luglio 2022 ovvero la retribuzione di giugno 2022 ma erogata nel mese di luglio.

L’Istituto previdenziale, con il messaggio n. 2397/2022, aveva fatto intendere che la retribuzione nella quale erogare l’indennità una tantum fosse quella di competenza luglio 2022, ciò in quanto – in base alle istruzioni dettate con il citato messaggio – il datore di lavoro avrebbe dovuto recuperare il credito maturato per effetto del riconoscimento dei 200 euro al proprio dipendente nelle denunce UniEmens di competenza luglio 2022.


Sulla questione l’INPS è quindi tornato a esprimersi con il messaggio in commento, precisando quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”. Nel dettaglio, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.

Tuttavia, specifica ancora l’Istituto previdenziale, il rapporto di lavoro deve sussistere nel mese di luglio 2022.


Ulteriore chiarimento fornito dall’INPS riguarda i lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o di congedi. In particolare, considerato il dettato letterale della norma che fa un riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al fatto che l’indennità venga erogata dai datori di lavoro, i 200 euro devono essere riconosciuti – sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti ex art. 31 del DL 50/2022 – anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito) risulti azzerata per effetto di eventi tutelati come ad esempio per: integrazioni salariali (ordinarie e straordinarie); FIS o Fondi di solidarietà; CISOA; congedi.


Inoltre, facendo riferimento alla circostanza che l’indennità in esame debba essere erogata “sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato”, l’INPS sembra confermare l’ipotesi secondo la quale l’indennità ex art. 31 debba essere erogata, al sussistere delle condizioni richieste dalla norma, anche ai lavoratori a termine con un rapporto ancora in corso. L’erogazione del bonus ai sensi dell’art. 32 comma 13 potrebbe dunque effettivamente riferirsi ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti il cui rapporto sia già cessato e che, non potendo più ricevere l’indennità da parte del datore di lavoro, dovranno presentare apposita domanda all’INPS (si veda “Domanda per l’indennità una tantum di 200 euro in attesa di indicazioni” del 21 giugno 2022).


L’INPS aggiorna, infine, le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens specificando che i datori di lavoro potranno recuperare il credito maturato nelle denunce di competenza del mese di giugno o luglio 2022. In particolare, occorrerà valorizzare all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”:

- il nuovo valore “L031”, in “CodiceCausale”;

- il valore “N”, in “IdentMotivoUtilizzoCausale”;

- l’anno/mese “06-07/2022”, in “AnnoMeseRif”;

- l’importo da recuperare, in “ImportoAnnoMeseRif”.


Invece, i datori di lavoro agricoli potranno recuperare l’indennità una tantum nelle denunce “Posagri” delle competenze del mese di giugno o luglio 2022, valorizzando, in “DenunciaAgriIndividuale”, l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “9”.

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