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Versamenti derivanti dai modelli REDDITI e IRAP 2022 entro il 30 giugno

Sono da pagare, senza la maggiorazione dello 0,4%, gli importi a saldo relativi al 2021 e l’eventuale primo acconto per il 2022

Entro il termine del 30 giugno 2022, salvo proroghe, è necessario effettuare i pagamenti relativi al saldo 2021 e al primo acconto 2022 derivanti dai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 relativi al periodo d’imposta 2021, senza la maggiorazione dello 0,4%.


Ai sensi dell’art. 17 del DPR 435/2001, infatti, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (ad esempio gli studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, sono tenuti a versare il saldo e il primo acconto derivanti dai modelli REDDITI e IRAP entro il 30 giugno. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che i versamenti possano essere effettuati entro il 30° giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Cadendo il 30 luglio 2022 di sabato, vi è un differimento del termine a lunedì 1° agosto 2022 e, successivamente, in applicazione della sospensione feriale, un ulteriore differimento al 20 agosto 2022 che, cadendo anch’esso di sabato, comporta un ultimo slittamento a lunedì 22 agosto 2022. I soggetti interessati possono pertanto versare il saldo e l’eventuale primo acconto delle somme dovute con la maggiorazione dello 0,4% entro tale data.


Dal punto di vista soggettivo, con riferimento ai soggetti IRES, il citato art. 17 stabilisce che i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%: i termini per i soggetti IRES “solari” sono quindi il 30 giugno ovvero il 30 luglio con la maggiorazione (termine che, come detto, quest’anno slitta al 22 agosto), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.


Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. La scadenza del 30 giugno è valida pertanto anche per:

- i soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2022;

- i soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.


Con riferimento all’ambito oggettivo, i versamenti da effettuare entro il 30 giugno riguardano:

- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;

- le addizionali IRPEF e IRES e le relative maggiorazioni;

- l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);

- determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 o il regime fiscale forfetario ex L. 190/2014);

- le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa, l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione e l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni;

- l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”;

- le imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);

- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;

- l’IVA dovuta per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- i contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti (in relazione al reddito eccedente il minimale) e professionisti iscritti alla Gestione separata;

- i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG);

- il diritto annuale alle Camere di Commercio.


In ultimo, i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF devono essere applicati anche per corrispondere il saldo e il primo acconto della cedolare secca sulle locazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrare n. 8/2017, § 11.1).


Possibilità di rateizzare i versamenti

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. La rateizzazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi risultanti dai modelli REDDITI e IRAP ed è possibile scegliere il numero delle rate mensili, tenendo conto che il versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre.

Si ricorda che l’art. 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009 stabilisce che gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

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