L’agevolazione è indifferente sotto il profilo degli acconti IRPEF
La bozza della legge di bilancio attualmente disponibile consente di formulare alcune considerazioni preliminari in relazione all’imposta fissa, sostitutiva di IRPEF e relative addizionali, pari al 15% sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (c.d. “flat tax incrementale”).
Sotto il profilo soggettivo, la misura riguarda “i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario” di cui alla L. 190/2014.
Nella previsione vi rientrerebbero gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi non in regime forfetario, indipendentemente dal fatto che tale regime non sia applicato per scelta di convenienza fiscale oppure per la mancanza delle necessarie condizioni. Maggiori incertezze, invece, si profilano per i soci di società di persone e associazioni professionali che, pur percependo un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, dovrebbero ritenersi esclusi dato il riferimento alle “persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Nessun rilievo sembrerebbe assumere il regime contabile e fiscale applicato (contabilità ordinaria o semplificata), risultando sufficiente che il soggetto non applichi il regime forfetario nel 2023. Non emerge in modo esplicito dalla formulazione legislativa, invece, se la condizione di non aver applicato il citato regime agevolato riguardi anche il triennio precedente (2020, 2021, 2022) che costituisce la base di riferimento da considerare per l’individuazione del reddito più elevato.
I soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 2020 potrebbero risultare impossibilitati a fruire della tassazione agevolata, non avendo a disposizione una base triennale di valutazione, a meno che, in via normativa o interpretativa, non si ammetta la possibilità di considerare un numero di periodi d’imposta inferiore a quello attuale.
L’applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d’imposta 2023 di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente.
La base imponibile è determinata dalla “differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”. La decurtazione è definita nel comunicato stampa del Consiglio di Ministri dello scorso 22 novembre come una franchigia, ma, ad una prima lettura, le sue modalità di calcolo non sono immediate. Il riferimento normativo a “quest’ultimo ammontare” infatti lascia il dubbio se il 5% vada calcolato sulla differenza oppure sul più alto dei redditi del triennio.
In ogni caso, la base imponibile della sostitutiva non può essere superiore a 40.000 euro.
Un esempio numerico può agevolare la comprensione del meccanismo di calcolo dell’agevolazione. Assumiamo un professionista con un reddito di lavoro autonomo pari a 120.000 euro nel 2023, 100.000 euro nel 2022, 90.000 euro nel 2021 e 85.000 euro nel 2020.
Effettuata la differenza (pari a 20.000 euro) tra il reddito 2023 (120.000 euro) e quello più elevato “dichiarato” nel triennio precedente (100.000 euro), occorre operare la decurtazione del 5% che si ipotizza di calcolare sul reddito più elevato del triennio (100.000 x 5% = 5.000). La base imponibile risulterebbe quindi pari a 15.000 euro (20.000 – 5.000) e l’imposta sostitutiva ammonterebbe a 2.250 euro.
Sulla restante quota di reddito (105.000 euro) resterebbe ferma l’imposizione progressiva (con IRPEF pari a 38.050 euro, oltre addizionali ipotizzate al 3% per 3.150 euro), con un risparmio d’imposta complessivo di 4.650 euro.
La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileverebbe, per specifica disposizione, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Sulla base del testo attualmente disponibile, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, infatti, deve assumersi, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.