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In Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti-quater

Il DL 176/2022 non contiene l’aumento della soglia dei contanti a 5.000 euro, che dovrebbe essere inserito nella legge di bilancio

Il DL 18 novembre 2022 n. 176 (c.d. “Aiuti-quater”), pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi.

L’art. 1 prevede l’estensione al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas attualmente riconosciuti per i soli mesi di ottobre e novembre dall’art. 1 del DL 144/2022.


Sono poi prorogate le agevolazioni in termini di accise sui carburanti e di IVA sul gas naturale (metano) per autotrazione (art. 2). Per le aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante, sono riconfermate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, le entità ridotte già previste dai precedenti decreti: per la benzina 478,40 euro per mille litri, per l’olio da gas o gasolio usato come carburante 367,40 euro per mille litri, per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti 182,61 euro per mille chilogrammi e, infine, per il gas naturale usato per autotrazione zero euro per metro cubo. La proroga degli importi, originariamente fissati dal DL 21/2022, è stata poi prevista dai DL 115/2022 e 144/2022. Con le modifiche inserite in sede di conversione del DL “Aiuti-ter”, è stata assorbita la proroga del DL 153/2022 per il periodo dal 4 al 18 novembre 2022. Nel periodo in cui vigono le aliquote agevolate, non trova applicazione l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al DLgs. 504/95 (TUA).


L’art. 3 prevede la possibilità, per le imprese con utenze collocate in Italia, di rateizzare (fino a 36 rate mensili) gli aumenti delle bollette relative ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Le imprese interessate dovranno formulare un’istanza ai fornitori con le modalità che saranno definite da un decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo in un’unica soluzione.

Lo stesso articolo modifica l’art. 12 del DL 115/2022 innalzando il limite di esenzione dei fringe benefit concessi ai dipendenti per il 2022 dagli attuali 600 euro a 3.000 euro.


In considerazione delle novità, apportate dall’art. 18 del DL 36/2022, che interesseranno la c.d. “lotteria degli scontrini” (fra cui si segnala l’introduzione di un concorso a estrazione immediata), l’art. 8 prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023. Il contributo verrà concesso sotto forma di credito d’imposta e ammonterà al 100% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 50 euro per ogni strumento. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 e non sarà soggetto alle limitazioni di carattere generale (di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007). La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti. Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.


Mentre l’art. 9 modifica la disciplina del superbonus, l’art. 12 reca una norma di interpretazione autentica in riferimento alle esenzioni IMU per il settore dello spettacolo ex art. 78 comma 3 del DL 104/2020, ai sensi del quale, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività lì esercitate, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022. Il DL “Aiuti-quater” dispone che tali previsioni devono interpretarsi nel senso che la seconda rata dell’IMU per l’anno 2022 non è dovuta nel rispetto del Regolamento Ue 18 dicembre 2013 n. 1407, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. È inoltre aggiunto che il quarto comma dell’art. 78 del DL 104/2020, secondo cui l’efficacia delle esenzioni IMU per gli immobili di cui sopra è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, non si applica all’esenzione dalla seconda rata IMU per il 2022.


Viene previsto l’inserimento, nell’elenco degli atti, dei documenti e dei registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo (riportato nella tabella di cui all’allegato B del DPR 642/72), anche delle “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento”.


L’art. 13 contempla poi un intervento per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Viene data la possibilità di effettuare i versamenti sospesi ai sensi dell’art. 1 comma 923 della L. 234/2021 (così come prorogati, successivamente, dall’art. 7 comma 3-bis del DL 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del DL 50/2022), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 (anziché il 16 dicembre 2022).

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