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Per i contributi a ristoranti, bar, piscine e catering istanze dal 22 novembre

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione

Dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 è possibile presentare l’istanza per accedere al contributo a fondo perduto previsto per ristoranti, bar, piscine e catering, di cui all’art. 1-ter comma 2-bis del DL 73/2021 (inserito dal DL 4/2022) e al DM 30 dicembre 2021 (come modificato dal DM 19 agosto 2022). Con il provvedimento n. 423342 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle suddette istanze.


Possono fruire dell’agevolazione in esame le imprese individuate da specifici codici ATECO (96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2) che hanno subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Per le imprese costituite nel 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021.


Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021, necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%, le istruzioni alla compilazione dell’istanza riportano una tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento.


L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica utilizzando il modello approvato, mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”:

- direttamente dal richiedente;

- oppure tramite un intermediario di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98 con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e corrispettivi”.

In alternativa, per la compilazione dell’istanza, è anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche stabilite con il provvedimento in esame.


L’istanza, come anticipato, può essere inviata dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 e contiene, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e alla dichiarazione di possesso dei requisiti d’accesso all’agevolazione:

- la dichiarazione in relazione all’ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis”, ai sensi del regolamento 1407/2013 della Commissione europea, la cui registrazione nell’RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;

- il quadro A, per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.


Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare un’istanza sostitutiva della dichiarazione precedentemente trasmessa.


L’ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle istanze, non rilevando l’ordine di presentazione delle medesime.

In particolare, le risorse finanziarie, pari a 40 milioni di euro per il 2022, sono erogate alle imprese che hanno validamente presentato l’istanza, con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;

- in aggiunta, il 20% dell’assegnazione finanziaria è ripartito, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;

- il restante 10% dell’assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.


L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo spettante e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato nell’istanza e l’erogazione è effettuata mediante accredito diretto sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al richiedente.


Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, il dichiarante deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla dichiarazione antimafia, disciplinata dal DLgs. 159/2011, con l’indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della L. 190/2012.


Sanzioni dal 100% al 200%

Qualora l’agevolazione si riveli in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo indebitamente percepito con i relativi interessi e irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo non spettante).

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