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Polemiche ingiustificate sul nuovo tetto per la flat tax delle partite IVA individuali

Costituisce lo strumento per riavvicinare i lavoratori autonomi a pensionati e lavoratori dipendenti in termini di reddito netto disponibile

Da quanto emerge dalle bozze del disegno di legge di bilancio, l’intervento che il Governo intende fare sul regime forfetario delle partite IVA individuali, di cui all’art. 1 comma 54 e seguenti della L. 190/2014, concerne due aspetti.

Il primo, noto da tempo, riguarda l’aumento da 65.000 euro a 85.000 euro del tetto massimo di fatturato per rientrare nel regime di determinazione forfetaria del reddito con applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (c.d. “flat tax delle partite IVA individuali”).


Il secondo riguarda invece la regolazione delle modalità di uscita dal regime agevolato in caso di superamento del tetto massimo ricavi o compensi consentiti, nel senso che, a disciplina vigente, chi “sfora” esce l’anno successivo (e continua pertanto ad applicare il regime agevolato per l’anno di “sforamento”) quale che sia l’entità dello sforamento; con la modifica studiata dal Governo, invece, chi “sfora” esce già per l’anno in corso, qualora i ricavi o compensi arrivino a superare i 100.000 euro (e in questo caso viene specificato che l’IVA risulta dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite di 100.000 euro).


Questa seconda previsione appare opportuna, perché sana una lacuna della disciplina, rimasta trascurata per anni, tale per cui chi può legittimamente avvalersi del regime agevolato di di cui all’art. 1 comma 54 e seguenti della L. 190/2014 in un dato anno, perché in quello precedente non ha superato il tetto massimo di ricavi o compensi stabiliti, può fatturare per quell’anno senza applicazione dell’IVA e con assoggettamento dell’intero reddito di impresa o lavoro autonomo forfetariamente determinato alla “flat tax” del 15% anche se si ritrova a conseguire ricavi o compensi per svariate centinaia di migliaia di euro, uscendo comunque dal regime agevolato solo nell’anno successivo.


L’annunciato innalzamento sino a 85.000 euro del tetto massimo di ricavi o compensi per beneficiare del regime agevolato sta invece rinfocolando le polemiche, mai in verità sopite, circa uno strumento che, secondo i suoi detrattori, avvantaggerebbe in modo tanto macroscopico quanto ingiustificato i lavoratori autonomi, rispetto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.


In verità, queste polemiche evidenziano una mancanza di conoscenza delle profonde differenze che intercorrono nella composizione del cuneo fiscale e contributivo di queste categorie.

Se, infatti, i pensionati non sono gravati da oneri contributivi sulle proprie pensioni lorde e i dipendenti hanno a loro carico una contribuzione pari a circa il 9% sulle proprie remunerazioni lorde (in quanto la parte restante è a carico del datore di lavoro), i lavoratori autonomi sono gravati da oneri contributivi sul proprio reddito lordo di impresa o lavoro atunomo che, per gli iscritti alle gestioni separate INPS (commercianti, artigiani, professionisti), si aggira in un intorno del 25%.


Data una remunerazione lorda, una pensione lorda e un reddito lordo di impresa o lavoro autonomo di 60.000 euro, si ha che:

- il dipendente sconta 5.400 euro di contributi e, sul reddito imponibile che residua, un’IRPEF progressiva di 16.378 euro, percependo cosi un reddito netto disponibile pari a 38.222 euro;

- il pensionato sconta esclusivamente un’IRPEF progressiva di 18.700 euro, percependo così un reddito netto disponibile pari a 41.300 euro;

- l’autonomo con flat tax sconta 15.000 euro di contributi e, sul reddito imponibile che residua, un’imposta sostitutiva di 6.750 euro, percependo così un reddito netto disponibile pari a 38.250 euro.


Se si procede ai medesimi calcoli per livelli di remunerazioni lorde, pensioni lorde e redditi di impresa o lavoro autonomo lordi inferiori, l’autonomo con flat tax, in termini di reddito netto disponibile, continua a non essere in alcun modo il “privilegiato”, che alcuni vorrebbero farlo apparire; anzi, risulta semmai comunque l’ultima ruota del carro.

Dovrebbe dunque essere tenuto bene a mente come la c.d. “flat tax delle partite IVA individuali”, ben lungi dal rappresentare un ingiustificato privilegio riservato ai lavoratori autonomi da governi e maggioranze politiche che fanno figli e figliastri, costituisce invece, nelle more di opportune riforme sistematiche, lo strumento scelto da governi e maggioranze che non vogliono fare figli e figliastri per riavvicinare i lavoratori autonomi a pensionati e lavoratori dipendenti in termini di reddito netto disponibile, a parità di reddito lordo, ossia in termini di complessivo cuneo fiscale e contributivo di cui restano incisi.


Gli effetti distorsivi di questa misura, semmai, vanno ricercati tutti all’interno del mondo del lavoro autonomo, nella differenza che si determina tra i “salvaguardati della flat tax” e gli “abbandonati alla progressività IRPEF” (si veda “Dal 2023 decadenza immediata dal forfetario oltre i 100.000 euro” del 25 novembre 2022).

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