In seguito alle novità previste dal decreto Aiuti-quater si potrà continuare ad applicare la percentuale di detrazione più alta per una serie di interventi
La “mappa” degli interventi, che rientrano nell’ambito di applicazione del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, sulle cui spese sostenute nel 2023 sarà possibile continuare ad applicare la percentuale di detrazione del 110%, si presenta alquanto variegata, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”).
In primo luogo, potrà continuare ad applicarsi la percentuale del 110% sulle spese relative agli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Questa possibilità discende dal primo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 (non modificato dal decreto “Aiuti-quater”) e si estende anche alle spese che, relativamente a questi interventi, verranno sostenute nel 2024 e nel 2025.
In secondo luogo, potrà continuare ad applicarsi la percentuale di detrazione del 110% sulle spese relative agli interventi effettuati dai soggetti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie), nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio.
Ciò è possibile per effetto dell’ultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (non modificato dal decreto “Aiuti-quater”), fermo restando che il superbonus si estende alle spese sostenute sino alla fine del 2023 soltanto se alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (altrimenti il superbonus si “ferma” alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
In terzo luogo, si potrà applicare il 110% sulle spese relative agli interventi effettuati dai soggetti di cui alla lett. d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (ONLUS, ODV e APS) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d’uso gratuito.
Questa possibilità deriva dal secondo periodo del comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito ex novo dalla lett. c) dell’art. 9 comma 1 del DL 176/2022, ai sensi della quale la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute sino a tutto il 2025 in relazione agli interventi contemplati dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 (ferme restando le peculiari regole di calcolo del tetto massimo di spesa agevolabile ivi stabilite).
In quarto luogo, potrà continuare ad applicarsi la percentuale di detrazione del 110% sulle spese relative agli interventi “già instradati”, in quanto salvaguardati dalla norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 9 del DL 176/2022, ossia gli interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la CILA (o, per gli interventi che implicano la demolizione e ricostruzione, la richiesta di PdC) e, laddove siano relativi a edifici condominiali, antecedentemente alla predetta data del 25 novembre 2022 risulti anche perfezionata la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori.
Infine, una piccola “coda” di detrazione superbonus al 110% sul 2023 viene prevista anche con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Con la modifica apportata dal n. 2 dell’art. 9 comma 1 lett. a) del DL 176/2022 al secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, la “finestra superbonus 110%” è stata infatti estesa, per tali interventi, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.