Per beneficiare di alcune detrazioni fiscali è necessario sostenere le spese entro il 31 dicembre 2022
Nel Ddl. di bilancio 2023 non ci sono al momento disposizioni che interessano le detrazioni fiscali spettanti per gli interventi “edilizi”.
Salvo futuri interventi al riguardo e ad eccezione delle disposizioni contenute nel DL 176/2022 (decreto c.d. “Aiuti-quater”) che dovrà essere convertito entro il 17 gennaio 2023, entro il 31 dicembre 2022 dovranno essere sostenute le spese relative ad alcuni bonus fiscali per i quali non sono state ancora previste proroghe né sono emerse indiscrezioni con riguardo alla volontà del legislatore di volerle “mantenere in vita”.
Entro il 31 dicembre 2022, infatti, dovranno essere sostenute le spese (per i soggetti non titolari di reddito d’impresa vale il criterio di cassa, mentre per i titolari di reddito d’impresa il criterio di competenza) per poter beneficiare del c.d. “bonus facciate”, di cui all’art. 1 commi 219 - 223 della L. 160/2019, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 1968 n. 1444 e fruire della detrazione IRPEF/IRES con aliquota del 60% (la detrazione spettava con aliquota del 90% in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021), senza limiti massimi di spesa, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Anche per il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (introdotto dall’art. 1 comma 42 della L. 234/2021), relativo agli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, le spese dovranno essere sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2022 per fruire della detrazione IRPEF/IRES nella misura del 75%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Il 31 dicembre 2022 rimane anche il termine ultimo entro cui devono essere stipulati gli atti di acquisto delle unità immobiliari per poter beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” nella misura del 110%, di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 e art. 119 comma 4 del DL 34/2020.
Per effetto dell’art. 18 comma 4-ter del DL 36/2022, introdotto in sede di conversione dalla L. 29 giugno 2022 n. 79, infatti, ai sensi del novellato comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, il fruitore del c.d. “sismabonus acquisti” di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 nella misura potenziata al 110% può – a determinate condizioni – beneficiare di un più ampio arco temporale per la stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, il quale andrà in ogni caso finalizzato entro il 31 dicembre 2022.
Nello specifico, detta proroga opera nelle sole ipotesi in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:
- sia stato sottoscritto il contratto preliminare di compravendita entro il 30 giugno 2022 (con regolare registrazione del contratto medesimo);
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura (con maturazione del relativo credito d’imposta);
- vi sia stato l’ottenimento della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, del collaudo degli stessi, nonché dell’attestazione del collaudatore statico volta ad asseverare il raggiungimento della riduzione di rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
Rimane fermo che per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024 (in quanto la proroga è già stata prevista dalla L. 234/2021) compete la detrazione IRPEF nella misura del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa 50%”), di cui all’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF/IRES del 50%-70%-80%-75%-85%, per gli interventi antisismici (c.d. “sismabonus”), di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR e all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 4 giugno 2013 n. 63, e la detrazione IRPEF/IRES del 50%-65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”), di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 (compreso il bonus per gli interventi combinati di riqualificazione energetica e antisismici sulle parti comuni del 80%-85% di cui al comma 2-quater.1 all’art. 14 del DL 63/2013).
Anche la detrazione IRPEF del 50% (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2023, è già stata prorogata con riguardo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (art. 1 comma 37 della L. 234/2021), ma spetterà entro il limite massimo di spesa ridotto pari a 5.000 euro se le spese sono sostenute dal 1° gennaio 2023.
Infine, anche la detrazione IRPEF del 36% (c.d. “bonus verde”), di cui ai commi 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 compete per i pagamenti effettuati fino al 2024, entro un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare residenziale.