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Bonus investimenti 4.0 più favorevole con «prenotazione» entro fine anno

Per i beni «ordinari» ultima possibilità per fruire dell’agevolazione

L’art. 1 comma 423 del Ddl. di bilancio 2023, relativamente al quale oggi è previsto l’avvio della discussione generale in Senato e domani il voto sulla questione di fiducia, dispone la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo così anche per tali beni di fruire del più favorevole credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.

Nessuna modifica è invece prevista in relazione alla disciplina agevolativa dei beni immateriali “4.0”, né per quella, ormai in scadenza, relativa ai beni “ordinari”.


Con riferimento al bonus investimenti in nuovi beni strumentali ex L. 178/2020, in linea generale, per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene, che si sostanza nel fatto che, entro fine anno, l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Come chiarito dalla circ. n. 4/2017 in tema di super e iper-ammortamenti, ai fini dell’estensione temporale con riferimento ai beni in leasing, entro fine anno il relativo contratto di leasing deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.


Tanto premesso, l’art. 1 comma 423 del Ddl. di bilancio 2023 prevede la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “4.0” con prenotazione entro fine 2022.

Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel nuovo termine “lungo” del 30 settembre 2023 in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020).


Il suddetto termine “lungo” potrebbe tra l’altro essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal DL “Milleproroghe” (si veda “Bonus investimenti beni materiali 4.0 con proroga del termine «lungo» 2023” del 23 dicembre).


Nessuna proroga è invece stata prevista con riguardo al termine “lungo” relativo ai beni immateriali “4.0”.

L’art. 21 del DL 50/2022 ha previsto un’agevolazione “straordinaria”, riconoscendo per gli investimenti effettuati nel 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta in misura pari al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (art. 1 comma 1058 della L. 178/2022).

Per gli investimenti effettuati, senza “prenotazione”, nel 2023 la misura dell’agevolazione si riduce, essendo riconosciuta in misura pari al 20%.


Per i beni ordinari, termine lungo del 30 giugno 2023

La legge di bilancio 2023 non interviene neppure con riguardo alla disciplina agevolativa dei beni “ordinari”, vale a dire i beni diversi da quelli “4.0”.

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.


Per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è invece previsto il riconoscimento di alcun credito d’imposta.

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