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Confermato lo sgravio sulla quota IVS per il 2023

Lo sgravio è pari al 3% con retribuzione pari o inferiore a 1.923 euro

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) all’art. 1 comma 281 dispone che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (c.d. quota IVS) di cui all’art. 1 comma 121 della L. 234/2021 in relazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sia del 2% in caso di retribuzione non eccedente i 2.692 euro e del 3% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.


Nell’iter parlamentare, infatti, è stata elevata la soglia reddituale – da 1.538 euro a 1.923 euro – per fruire dello sgravio in questione nella misura maggiorata di un punto percentuale pari, appunto, al 3% (si veda “Anche per il padre congedo parentale all’80% per un mese” del 21 dicembre 2022).


Viene quindi esteso per il 2023, in via eccezionale, l’esonero originariamente previsto dalla legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) al citato art. 1 comma 121, che prevedeva, anche in questo caso eccezionalmente, per il 2022 – quindi per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – il riconoscimento di un esonero sulla quota IVS a carico del lavoratore dello 0,8% per i rapporti di lavoro dipendente (esclusi i rapporti di lavoro domestico) qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non eccedesse l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.


Tale sgravio è stato poi aumentato di 1,2 punti percentuali, arrivando al 2%, in relazione al periodo di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati in tali periodi.

L’esonero in questione viene così confermato, per il 2023, nella misura del 2% in caso di retribuzione non eccedente i 2.692 euro e al 3% nel caso in cui il lavoratore percepisca una retribuzione pari o inferiore a 1.923 euro mensili.


Considerato quanto chiarito dall’INPS con la circ. n. 43/2022, qualora la soglia di 2.692 euro venisse superata in un dato mese (a tal proposito si evidenzia che tali limiti sono riferiti alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nel suo complesso), il beneficio non sarà riconoscibile in quello specifico mese. Dovrebbe essere applicato, invece, l’esonero del 2% (in luogo del 3%) qualora venisse superata la soglia di 1.923 euro ma non quella di 2.692 euro.

Data l’eccezionalità della disposizione, lo sconto non incide sulla misura delle pensioni, rimanendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Come precisato dalla suddetta circolare n. 43/2022, che ha dettato le prime istruzioni operative sullo sgravio di cui alla legge di bilancio 2022 pari allo 0,8%, e dal messaggio INPS n. 3499/2022, in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’Istituto si può ritenere che in relazione al mese di dicembre 2023 la riduzione della quota a carico del lavoratore sarà riconoscibile sia sulla retribuzione corrisposta nel mese (se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro in relazione allo sgravio del 2% o di 1.923 euro in relazione allo sgravio del 3%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a tali limiti di reddito. Qualora, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati mensilmente, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (o di 1.923 euro per lo sgravio nella misura del 3%), sarà possibile fruire dello sgravio anche sui ratei di tredicesima, qualora il relativo importo non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) o di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12) in riferimento, rispettivamente, allo sgravio nella misura del 2% e del 3%.


In relazione agli operai e agli impiegati edili, per i quali è la Cassa Edile a erogare la mensilità aggiuntiva, con riferimento al massimale della tredicesima e dei singoli ratei possono essere fatte analoghe considerazioni (cfr. messaggio INPS n. 3499/2022).

In caso di cessazione del rapporto per il quale si stia fruendo del beneficio in corso d’anno, la riduzione contributiva sarà applicabile anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro (o a 1.923 euro). Inoltre, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione.

Per approfondimenti, si veda la circolare per la clientela n. 57/2022.

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