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Corrispondenza tra spese e SAL «a cavallo d’anno» per il 110% sulle villette

Ai fini del superbonus, per poter esercitare l’opzione le spese sostenute nel 2022 devono trovare una loro riconducibilità a un SAL liquidato nel 2022

La proroga al 31 marzo 2023 del termine ultimo, per beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 nella misura del 110%, sulle spese sostenute per interventi agevolati relativi a edifici unifamiliari e unità “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari (c.d. “villette”), la cui percentuale di realizzo aveva raggiunto almeno il 30% del totale entro il 30 settembre 2022, costituisce certamente una opportunità per i contribuenti, ma rappresenta anche un rischio, ove maneggiata senza la dovuta attenzione.


La possibilità di beneficiare del superbonus al 110% sulle spese relative a interventi sulle c.d. “villette”, sostenute dopo il 30 giugno 2022, è subordinata al fatto che gli interventi abbiano raggiunto una percentuale di completamento pari almeno al 30% alla data del 30 settembre 2022.

In presenza di tale condizione, il superbonus al 110% copre anche le spese sostenute dopo tale data, purché entro il 31 marzo 2023 (prima dell’ampliamento della finestra temporale disposto dall’art. 9 del DL 176/2022, il cui Ddl. di conversione ha ottenuto ieri il via libera del Senato, il termine ultimo era il 31 dicembre 2022).


Questo “accavallamento”, tra 2022 e 2023, della finestra temporale “utile” per il sostenimento delle spese deve essere maneggiato avendo ben chiaro il disposto del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, ai sensi del quale, per il superbonus, le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito possono essere esercitate, prima dell’ultimazione dei lavori, solo a fronte di stati di avanzamento dei lavori (non basta, cioè, il sostenimento della spesa, se essa non è correlata a uno stato di avanzamento dei lavori), i quali peraltro possono essere massimo due e ciascuno corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori complessivi non inferiore al 30%.


Se il beneficiario, che sostiene le spese, intende avvalersi del superbonus al 110% come detrazione IRPEF/IRES per quote costanti in dichiarazione dei redditi, quanto precede è irrilevante. Se, però, il beneficiario si fa applicare lo sconto sul corrispettivo dal fornitore oppure, dopo aver pagato le spese “senza sconto”, è intenzionato a cedere a terzi (tipicamente in banca) il credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, deve avere chiaro che tutte le spese agevolate che gli vengono “fatturate con sconto”, oppure che “paga senza sconto”, nel corso del 2022, devono trovare una loro corrispondenza in uno stato di avanzamento dei lavori liquidato con riferimento a una data anch’essa compresa nell’anno 2022.


La situazione potenzialmente problematica più frequente, che prendiamo a titolo esemplificativo, è quella di un beneficiario con riguardo al quale è stato liquidato un SAL pari almeno al 30%, riferito alla data del 30 settembre 2022, il quale abbia poi pagato ulteriori “spese non scontate” (o al quale siano state fatturate ulteriori “spese con sconto”) che non sono ricomprese in quel primo SAL al 30 settembre 2022.


Per tutte le spese riconducibili a quel SAL al 30 settembre 2022, “scontate dal fornitore” o “pagate senza sconto dal committente”, non sussistono ovviamente problemi di sorta all’esercizio delle corrispondenti opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

Per le “ulteriori spese pagate o scontate” sempre nel 2022, invece, la possibilità di esercitare le corrispondenti opzioni soggiace al fatto che esse confluiscano in un secondo SAL riferito a una data non successiva al 31 dicembre 2022, il quale dovrà chiaramente “aumentare” la percentuale di completamento dei lavori complessivi, rispetto a quella del primo SAL, di almeno il 30% (ad esempio, se il primo SAL recava una percentuale di completamento pari al 40%, il secondo SAL dovrà evidenziare una percentuale di completamento pari almeno al 70%).


Se, per trascuratezza o per impossibilità di raggiungere la percentuale minima di completamento richiesta, il secondo SAL non venisse liquidato entro il 31 dicembre 2022, le “ulteriori spese pagate senza sconto” nel 2022 dal beneficiario non potrebbero essere oggetto dell’opzione per la cessione del credito e la corrispondente agevolazione potrebbe essere pertanto fruita solo come detrazione in dichiarazione dei redditi (ferma restando la possibilità di procedere in seguito alla c.d. “cessione differita delle rate residue”).

Se, invece, le “ulteriori spese” fossero state fatturate con sconto da parte del fornitore, l’impossibilità di esercitare la corrispondente opzione comporterebbe per il beneficiario la necessità di provvedere al loro pagamento (anche eventualmente nel 2023), con possibilità di esercitare poi l’opzione per la cessione del credito a terzi.


Su questi aspetti, è bene dunque fare “mente locale” in questi ultimi giorni di 2022, prima di emettere fatture con sconto o effettuare pagamenti di fatture che non trovano corrispondenza in SAL 2022, oppure per attivarsi, nel caso in cui siano già state emesse fatture con sconto o effettuati pagamenti di spese, al fine di emettere entro il 31 dicembre 2022 un corrispondente SAL “con requisiti di completamento superbonus”.


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