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Nuovi codici tributo per il superbonus

Istituiti dall’Agenzia delle Entrate, variano a seconda della data di presentazione della comunicazione di opzione

Per cercare di riaprire il mercato degli acquisti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’art. 9 comma 4 del DL 18 novembre 2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”), in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 121 comma 3 terzo periodo del DL 34/2020, ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate (si veda “Per i crediti superbonus opzione a 10 anni non indolore per chi cede” del 18 novembre 2022).


Per poter optare per l’utilizzo dei crediti d’imposta in 10 rate, quindi:

- le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura devono essere inviate entro il 31 ottobre 2022;

- i crediti d’imposta devono essere “non ancora utilizzati”.

Il fatto che i crediti non debbano essere stati ancora utilizzati circoscrive la portata della disposizione a quelli che non solo non sono stati ancora utilizzati in compensazione nel modello F24, ma anche a quelli che non sono stati oggetto di altra cessione.


Per poter utilizzare il credito “da superbonus” in 10 rate, il fornitore o il cessionario dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica (anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’art. 3 comma 3 del DPR 322/98), un’apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso.


A seguito delle novità introdotte dall’art. 9 comma 4 in argomento, con riguardo al superbonus è necessario distinguere quindi i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate:

- entro il 31 ottobre 2022; in tal caso si continuano ad utilizzare i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2020 n. 83, per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022 e con la ris. Agenzia delle Entrate 14 marzo 2022 n. 12, per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022 al 31 ottobre 2022;

- dal 1° novembre 2022; in questo caso devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 di ieri.


I codici tributo istituiti dalla ris. n. 71/2022 sono:

- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;

- “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.


Nel modello F24, che deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2022 n. 71:

- sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati” (in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni di opzione e delle successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. In tal caso lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate);

- nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.


Per le spese sostenute nel 2022, ad esempio, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”. Per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.


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