Con gli emendamenti del Governo al Ddl. bilancio bonus barriere al 75% fino al 2025
Proroga al 2025 del bonus eliminazione barriere architettoniche 75% e “sopravvivenza” del superbonus nell’originaria misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l’istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre.
Queste le due novità sostanziali in materia di bonus edilizi confluite negli emendamenti del Governo al disegno di legge di bilancio per il 2023.
Il bonus eliminazione barriere architettoniche, con percentuale di detrazione delle spese agevolate al 75%, era stato previsto dalla L. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) con un orizzonte temporale inizialmente limitato alle sole spese sostenute nel corso del 2022, mediante inserimento nel DL 34/2020 dell’art. 119-ter.
La modifica proposta dal Governo sostituisce nel comma 1 dell’art. 119-ter le parole “31 dicembre 2022” con le parole “31 dicembre 2025”, prorogando quindi l’agevolazione anche alle spese sostenute nel 2023, 2024 e 2025.
Questa proroga sostanzialmente allinea la finestra temporale del bonus a quella del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (con la differenza che, mentre la percentuale di detrazione del superbonus vede un graduale décalage di anno in anno, quella del bonus eliminazione barriere architettoniche si mantiene costante al 75% sino alla fine) e la fa passare dall’essere l’agevolazione transitoria con orizzonte temporale prospettico più limitato (alla pari con il bonus facciate che, non essendo stato interessato da alcuna misura di proroga, esce di scena con la fine del 2022; si veda “Bonus facciate e bonus barriere al 75% senza proroghe” dell’8 dicembre 2022) all’essere quella con l’orizzonte temporale prospettico più ampio (alla pari, come detto, con il superbonus), posto che tutti gli altri bonus “non a regime” (l’unico “a regime” è il bonus casa 36%) hanno attualmente un orizzonte temporale prospettico di durata che si ferma al 2024.
Giova peraltro sottolineare che la mancata previsione di una modifica “di coordinamento” del comma 7-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 crea i presupposti per avere un bonus barriere architettoniche 75% sulle spese sostenute sino al 2025, ma opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 esercitabili solo sulle spese sostenute sino al 2024.
Per quanto concerne, invece, il superbonus, l’integrale riformulazione del comma 2 dell’art. 9 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”) conferma la “sopravvivenza” del 110% sulle spese sostenute nel 2023 relative a interventi per i quali le relative CILAS sono state presentate entro il 25 novembre 2022, così come conferma che, nel caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che approva i lavori deve essere antecedente al 25 novembre 2022.
A queste casistiche di “sopravvivenza” del 110% sulle spese agevolate sostenute nel 2023, la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 9 del DL 176/2022 aggiunge anche i lavori condominiali per i quali la relativa CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 (quindi anche dopo il 25 novembre 2022), fermo restando però che, in questo caso, la delibera assembleare che approva i lavori deve essere antecedente al 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del DL 176/2022).
In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono:
- aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è “sufficiente” il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022;
- aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022.
In entrambe le circostanze, peraltro, le proposte emendative del Governo aggiungono che la data di delibera assembleare deve essere attestata “con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea”.
Va infine sottolineato che, con specifico riguardo ai lavori superbonus che determinano la demolizione e ricostruzione degli edifici oggetto degli interventi, gli emendamenti governativi ampliano dal 25 novembre al 31 dicembre il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del relativo titolo abilitativo, sempre ai fini della “sopravvivenza” della percentuale del 110% sulle spese agevolate sostenute nel 2023.