Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relative a interventi che danno diritto al superbonus, l’aliquota della detrazione è ridotta dal 110% al 90%, ma in modo non così lineare.
La novità è stata introdotta dall’art. 9 comma 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 che, modificando il primo periodo dell’art. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ha stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da Onlus, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma che per quelle sostenute nel 2023 scende al 90% (per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 l’aliquota scenderà ancora, rispettivamente, al 70% e al 65%).
In taluni casi, tuttavia, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 è possibile continuare a beneficiare dell’aliquota del 110%. Per detta norma transitoria, infatti, occorre riferirsi all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), in quanto quella originariamente prevista dal comma 2 dell’art. 9 del DL 176/2022 è stata soppressa. In particolare, il citato comma 894 ha stabilito che la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:
- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali: la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19 novembre 2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020; la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020; - agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Ne consegue che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella videoconferenza di ieri, 26 gennaio 2023, non può spettare il superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2023 se il condominio ha deliberato il 30 novembre 2022 (quindi oltre il termine normativamente previsto), a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria (avvenuta ad esempio il 9 novembre 2022). Copyright 2023 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata CONDIVIDI ARTICOLO