L’agevolazione è esclusa se tale attività non rientra tra quelle di cui all’Allegato 1 al DM 541/2021
Ai fini dell’inquadramento tra le imprese gasivore, per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale, il codice ATECO relativo all’attività prevalente esercitata deve rientrare nell’elenco di quelli previsti nell’allegato 1 al DM n. 541/2021; diversamente, l’agevolazione non spetta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 18 pubblicata ieri, integrando di fatto quanto in precedenza indicato con la circ. n. 20/2022 sulla nozione di imprese a forte consumo di gas naturale.
Nel caso di specie, la società chiede se è titolata ad accedere al credito d’imposta relativo all’acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, tenuto conto che la stessa opera in settori classificati per codici ATECO differenti e non tutti tali codici ATECO rientrano tra quelli elencati nell’Allegato 1 al DM 541/2021. In particolare, nel citato allegato non rientra il codice ATECO relativo all’attività commerciale prevalente esercitata dalla società, mentre rientrano gli altri codici ATECO relativi alle ulteriori attività di produzione.
La questione posta riguarda, nello specifico, il credito d’imposta previsto dall’art. 15.1 del DL 4/2022 (c.d. DL “Sostegni-ter”), introdotto dall’art. 4 comma 1 del DL 50/2022 (c.d. DL “Aiuti”).
Tale disposizione riconosce “alle imprese a forte consumo di gas naturale” (cosiddette “gasivore”) un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il comma 2 del medesimo articolo identifica le imprese a forte consumo di gas naturale, ai fini del beneficio fiscale in esame, facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541, qualificando tali quelle imprese che contemporaneamente (cfr. anche circ. n. 20/2022, § 2.1):
- operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al medesimo decreto;
- nel primo trimestre solare dell’anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici
Le imprese a forte consumo di gas naturale sono quindi anzitutto identificate (dal citato comma 2 dell’art. 15.1) facendo riferimento alle disposizioni del DM 21 dicembre 2021 n. 541.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 18, ha affermato che il citato decreto assegna numerose funzioni all’Autorità di Regolazione per energia reti e ambienti in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese “gasivore”.
In tale contesto, la summenzionata Autorità, con delibera del 2 novembre 2022 n. 541, ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.
In particolare, ai fini in esame, l’Agenzia sottolinea che dall’art. 5 comma 1 della citata delibera, rubricato “Disposizioni in merito ai requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2021 (...)”, emerge che “ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”.
Nel caso di specie quindi l’assenza del codice ATECO relativo all’attività prevalente esercitata dalla società nell’ambito dell’elenco di cui all’allegato 1 del DM 541/2021, non consente alla società di poter usufruire del credito d’imposta ex art. 15.1 del DL 4/2022.
Calcolo sul gas acquistato ed effettivamente utilizzato
Sempre in relazione al tax credit per le imprese gasivore ex art. 15.1 del DL 4/2022, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 24 di ieri, ha precisato che, poiché l’agevolazione in ordine alle spese sostenute è riconosciuta dal legislatore solo per la sola quantità di gas acquistata e utilizzata, deve escludersi che possa essere introdotto nella base del calcolo anche il prezzo della quantità di gas venduta.
La spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata e utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.
Analoghe considerazioni sul credito d’imposta per le imprese energivore ex art. 15 del DL 4/2022. Secondo la risposta n. 24, rileva la sola quantità di energia acquistata (non anche l’energia rivenduta) e su tale quantità la società deve calcolare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto (in tal senso anche risposta interpello n. 538/2022).