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Proroga delle agevolazioni prima casa per gli under 36

Sono estese per un ulteriore anno per gli atti di acquisto immobiliare dei giovani con ISEE inferiore a 40.000 euro

La legge di bilancio 2023 estende di un ulteriore anno l’applicabilità dell’agevolazione prima casa “giovani”, per gli atti di acquisto immobiliare degli “under 36” con ISEE inferiore a 40.000 euro.

Modificando l’art. 64 comma 9 del DL 73/2021, l’art. 1 comma 74 lett. c) della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) estende l’operatività delle c.d. agevolazioni “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2023.


Si ricorda che, come illustrato nell’apposita Scheda di aggiornamento, l’art. 64 commi 6-11 del DL 73/2021 ha introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro.


L’agevolazione consiste:

- nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili a IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;

- nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.


Il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;

- abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.


Per poter applicare il beneficio previsto dall’art. 64 commi 6-10 del DL 73/2021, devono sussistere, oltre alle condizioni sopra indicate, tutte le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.


Ora, la legge di bilancio 2023 estende di altri 12 mesi l’applicabilità temporale dell’agevolazione (che era già stata prorogata dalla legge di bilancio 2022, rispetto al termine originario). La norma originaria prevedeva, in verità, che il beneficio trovasse applicazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.


Poi, l’art. 1 comma 151 lett. b) della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) aveva esteso il periodo di applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2022.

Ora, l’art. 1 comma 74 lett. c) della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) estende il termine finale al 31 dicembre 2023.


Nell’ambito delle misure a sostegno dell’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani, l’art. 1 comma 74 lett. b) della legge di bilancio 2023 proroga al 31 marzo 2023 il termine per l’accesso “speciale” al Fondo di garanzia prima casa, previsto all’art. 64 comma 3 del DL 73/2021.


Proroga di tre mesi per l'accesso al fondo garanzia prima casa

Il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013 e attuato per mezzo del DM 31 luglio 2014, è destinato alla concessione di garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati a favore di mutuatari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Nel regime ordinario la garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale.


Con la proroga in legge di bilancio, fino al 31 marzo 2023, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale:

- per le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;

- relativamente a finanziamenti con limite di finanziabilità (ossia il rapporto tra importo del finanziamento e prezzo d’acquisto dell’immobile) superiore all’80%.


È prorogata anche la disposizione che consente l’operatività della garanzia all’80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023 che rispettino le condizioni di cui al primo periodo dell’art. 64 comma 1 del DL 73/2021.


Inoltre, l’art. 1 comma 74 lett. a) della L. 197/2022, modificando l’art. 64 comma 1 del DL 25 maggio 2021 n. 73, proroga al 31 dicembre 2023 l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”, funzionale alla sospensione dei mutui prima casa) e, in particolare, le misure recate dall’art. 54 comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (Per approfondimenti, si veda la circolare per la clientela n. 57/2022).

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