Con la circolare pubblicata in questi giorni, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, gli importi reddituali (massimale e minimale di reddito), nonché le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali.
Va subito evidenziato come, in seguito alla variazione in aumento dell’8,1% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2021/2022, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta per il 2023, risultino notevolmente incrementati rispetto allo scorso anno.
Infatti, il minimale di reddito da prendere in considerazione per quest’anno ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a E. 17.504, mentre il massimale di reddito ammonta a E. 86.983 per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a E. 113.520 per coloro che si sono iscritti a partire da tale data.
Invece, in merito alla contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS rende noto che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di 17.504 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per quest’anno, è pari a E. 52.190, mentre per i redditi superiori a tale l'aliquota è maggiorata dell'1%.
Per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva prevista per l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è incrementato dallo 0,09% allo 0,48%.
Quindi per gli iscritti alla Gestione commercianti l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre per gli iscritti alla Gestione artigiani la misura si colloca al 24%.
Come sempre inoltre l'aliquota si riduce del 50% nel caso di iscritti pensionati con più di 65 anni di età, mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate nella misura del 23,25% per gli artigiani (22,80% lo scorso anno) e del 23,73% per gli iscritti alla Gestione commercianti (23,38% nel 2022).
Sul punto, l’INPS precisa che per questi ultimi soggetti, l’aliquota contributiva ridotta al 23,25% per gli artigiani e al 23,73% per commercianti, opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di E. 0,62 mensili (E. 7,44 su base annuale).
Tutto ciò premesso, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2023 risulta così determinato:
per gli artigiani di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a E. 4.208,40 annui (E. 4.077,12 per i coadiuvanti “under 21”)
per i commercianti di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l'importo è di E. 4.292,42 (E. 4.161,14 per i coadiuvanti con meno di 21 anni)
Sulla base dei predetti valori è poi possibile calcolare gli importi per i periodi inferiori all’anno solare. In pratica, il contributo sul minimale risulta pari a E. 350,70 mensili per gli artigiani (E. 339,76 per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a E. 357,70 per gli esercenti attività commerciali (E. 346,76 per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).
Per quanto riguarda il versamento nulla cambia, infatti dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 alle consuete scadenze del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e del 16 febbraio 2024. Salvo diversi accordi provvederemo, senza ulteriore avviso, al pagamento con addebito in conto corrente.
Anche per quanto riguarda i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale non cambia niente quindi dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.
Infine, l’INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.