Per beneficiare dell’agevolazione in dichiarazione deve essere compilata la sezione III.A del quadro E
La detrazione c.d. “bonus barriere del 75%”, prevista dall’art. 119-ter del DL 34/2020 e introdotta dalla legge di bilancio 2022, debutta nel modello 730/2023 che è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2023 n. 34545 (si veda “Via libera al modello 730/2023” del 7 febbraio 2023).
Per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, infatti, la detrazione IRPEF/IRES compete con aliquota del 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 (la proroga a fine 2025 è stata prevista dall’art. 1 comma 365 della L. 197/2022) e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione in commento, che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi (in alternativa, per le spese sostenute dal 2022, è possibile optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” ai sensi della lett. f-bis) dell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020). devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2023, che è quello riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.
Per spese riguardanti gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal DM 14 giugno 1989 n. 236, affinché competa l’agevolazione di cui al citato art. 119-ter, nella colonna 2 dei righi E41-E43 devono essere indicati i codici “21” o “22” che riguardano, rispettivamente, gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno oppure gli edifici composti da più unità immobiliari (siano essi condomini o immobili interamente posseduti da un unico proprietario, o in comproprietà).
Codici “21” o “22” in colonna 2 dei righi E41-E43
La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute, infatti, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se è composto da più di 8 unità immobiliari.
Anche per il “bonus barriere 75%“, quando gli interventi hanno per oggetto parti comuni di edifici, la determinazione dei tetti massimi di spesa segue una logica “per scaglioni” (come peraltro previsto per il superbonus; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23, § 3.5 e risposte a interpello 23 maggio 2022 nn. 291 e 293).
Per un edificio composto da 15 unità immobiliari, ad esempio, il bonus barriere 75% compete entro un importo massimo di spesa pari a 530.000 euro (40.000 x 8 + 30.000 x 7).