Con l’approvazione del bilancio 2022 molte di esse dovranno scegliere come strutturare i controlli. Coinvolte anche le cooperative
Entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, le srl devono procedere alla nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale) o del revisore legale ove negli esercizi 2021 e 2022 risulti superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Ciò deriva dall’art. 1-bis del DL 118/2021, come inserito in sede di conversione nella L. 147/2021, che, testualmente, nell’art. 379 comma 3 del DLgs. 14/2019, ha sostituito le parole entro la data di approvazione “dei bilanci relativi all’esercizio 2021”, con le parole entro la data di approvazione “dei bilanci relativi all’esercizio 2022”.
Si tratta di una novità di particolare rilievo sia nell’ottica di assicurare adeguatezza all’assetto organizzativo di società connotate da non esigue dimensioni, che in ragione del ruolo che il Codice della crisi riconosce all’organo di controllo al fine di assicurare un tempestivo early warning.
Si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., in tema di srl, la nomina dell’organo di controllo o del revisore di srl è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (lett. a);
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (lett. b);
- “ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità” (lett. c).
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla nuova lettera c) del secondo comma diviene operativa, come detto, con l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, mentre cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Con riguardo alle cooperative, invece, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2543 comma 1 c.c., sia nelle società cooperative-spa che nelle società cooperative-srl, la nomina del “Collegio sindacale” è obbligatoria in caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi ovvero nei casi previsti dall’art. 2477 comma 2 c.c. (la norma, in verità, continua a riferirsi ai casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., ma l’ipotesi di cui all’originario comma 2, correlata all’entità del capitale sociale, è stata soppressa).
Come precisato dalla massima M.A.2 del Comitato triveneto dei Notai e dallo Studio n. 5306/I del Consiglio nazionale del Notariato (§ 4), le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l’obbligo di nominare il Collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della srl o quelle della spa. L’art. 2543 comma 1 c.c., inoltre, come evidenziato, continua a riferirsi al solo “Collegio sindacale”. Ciononostante, il Consiglio nazionale del Notariato, in CNN Notizie 18 giugno 2019 n. 113, confermando quanto già sostenuto nello Studio n. 113/2012, ha riconosciuto alle cooperative srl la possibilità di nominare l’organo monocratico (o il revisore). Si tratterebbe, comunque, di casi piuttosto rari, poiché, in genere, le cooperative che superano i parametri dell’art. 2477 c.c. superano anche quelli dell’art. 2519 c.c., configurandosi quasi sempre quali società per azioni, con obbligo, in questi casi, di nominare il Collegio sindacale.
Ad ogni modo, se l’assemblea non dovesse decidere al riguardo, alla nomina è chiamato a provvedere il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese. Sembrerebbe, quindi, ipotizzabile, in capo al Conservatore del Registro delle imprese, un onere di appurare – sulla base dei bilanci 2021 e 2022, e così per il futuro, in relazione all’ultimo bilancio ed al precedente – la sussistenza dell’obbligo di nomina.
Ciò potrebbe anche far pensare all’attivazione di sistemi di elaborazione dei dati di bilancio in grado di condurre ad una segnalazione automatica delle omissioni.
Si segnala, infine, che secondo una parte della dottrina, il Tribunale adito, se l’atto costitutivo non dovesse indirizzare espressamente la scelta da adottare, avrebbe non solo l’incombenza di scegliere il soggetto nominabile, ma altresì l’onere di individuare il tipo di controllo a cui sottoporre la società.
Esito, questo, criticato dal Comitato triveneto dei Notai. Nelle motivazioni della massima I.D.13, infatti, sul presupposto della necessità, nelle ipotesi di controllo obbligatorio, tanto della revisione legale quanto del controllo di legalità, si sottolinea come, ragionando in termini di alternatività dei controlli, il Tribunale sarebbe chiamato a integrare il contratto di società, compiendo una valutazione di merito di natura negoziale sul modello di controllo da adottare, sostituendo la propria volontà a quella dei contraenti. Conclusione ritenuta inaccettabile, in quanto totalmente estranea ai principi dell’ordinamento. Incerte, peraltro, sarebbero le valutazioni da porre alla base della scelta del Tribunale.