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Superbonus per le villette esteso per i lavori in corso

Tra le modifiche al DL 11/2023 anche l’irrilevanza della presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto

In Commissione Finanze alla Camera parte il voto sugli emendamenti al DL 11/2023, che dovrebbe concludersi domani.

Secondo le indiscrezioni di ieri e le dichiarazioni del relatore del decreto, Andrea De Bertoldi, si sarebbe trovata una soluzione condivisa sull’estensione al 30 giugno 2023 (in luogo dell’attuale 31 marzo) del termine, di cui al secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, entro cui potranno essere sostenute le spese per gli interventi sugli edifici unifamiliari (c.d. villette) per poter beneficiare del superbonus con aliquota del 110%. Detta novità, peraltro, era già emersa nel corso del convegno organizzato da Eutekne (in collaborazione con il CNDCEC e l’ODCEC di Roma), che si è svolto a Roma il 15 marzo scorso (si veda “Proroga al 30 giugno per il superbonus sulle villette” del 16 marzo 2023).


Il superbonus nella misura del 110%, quindi, si dovrebbe poter continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 30 giugno 2023, con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (o anche su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari) che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In ogni caso, per via del fatto che la definitiva conversione in legge del DL 11/2023 deve avvenire entro il prossimo 17 aprile (data successiva a quella del 31 marzo recata dal citato comma 8-bis), parrebbe opportuno attendere l’ufficialità della modifica normativa o quantomeno l’approvazione in prima lettura del Ddl. di conversione da parte dell’Aula la prossima settimana.


Modificando l’art. 9 comma 4 del DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), inoltre, per cercare di riaprire il mercato degli acquisti dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, verrebbe introdotta una norma consente ai cessionari di optare per un orizzonte temporale di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta acquistati su 10 anni, anziché su 4 o 5 anni. Detta possibilità riguarderebbe non soltanto il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 (si veda “Per i crediti superbonus opzione a 10 anni non indolore per chi cede” del 18 novembre 2022) come è già stato previsto, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, e il sismabonus, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, per i quali la comunicazione di ozpione è stata presentata entro il 28 febbraio 2023.


Sul versante della varianti alla CILA, invece, vi sarebbe il confortante e opportuno intervento richiesto a gran voce dagli operatori del settore come evidenziato su Eutekne.info (si veda “La variante alla CILA superbonus non sposta la data del titolo abilitativo” del 4 marzo 2023).

Al fine sia della data spartiacque del 25 novembre 2022 per la verifica dell’aliquota del superbonus spettante (del 110% o 90% relativamente alle spese sostenute nel 2023), di cui all’art. 1 comma 894 della L. 197/2022, sia di quella del 16 febbraio 2023 riguardante la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, recata dall’art. 2 commi 2 e 3 del DL 11/2023, verrebbe introdotta una norma secondo cui non rileverebbe la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Per gli stessi fini, quindi, per gli interventi su parti comuni condominiali, verrebbe stabilito che non rileva l’eventuale nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante.


Altre novità al decreto dovrebbero riguardare l’esclusione dallo stop alle opzioni per sconto e cessione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per Onlus, IACP e interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla previsione dei lavori di edilizia libera.


Dovrebbero poi essere accolte le richieste sollevate dal CNDCEC (comunicato stampa 23 febbraio 2023) con riguardo alle norme di interpretazione autentica del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 (secondo cui la liquidazione dei lavori in base ai SAL per gli interventi diversi dal superbonus costituisce una facoltà e non un obbligo), dell’art. 119 comma 15 e dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020 (ai sensi dei quali ai fini della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità non è obbligatorio che le stesse siano ricomprese nel computo metrico e nell’asseverazione di congruità) e sull’art. 10-bis del DL 21/2022, che ha introdotto l’obbligo per le imprese appaltatrici di possedere la qualificazione SOA in taluni casi.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto verrebbe previsto che la soglia di 516.000 euro debba essere calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto e che detto obbligo, essendo riferito alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori, non si applichi con riguardo ai “bonus acquisti”.


Infine, dovrebbe essere normativamente prevista la possibilità di avvalersi alla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 con riguardo all’omessa allegazione dell’Allegato B nei tempi previsti per gli interventi antisismici (si veda “Remissione in bonis da ammettere entro la prima dichiarazione «rilevante»” del 15 novembre 2022).

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