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Tempo fino al 30 settembre per la definizione delle liti

Termine posticipato anche per conciliazione giudiziale e rinuncia agevolata in Cassazione

Tra le misure di carattere fiscale contenute nella bozza del “decreto bollette” figura la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 dei termini caratterizzanti la definizione delle liti pendenti, la conciliazione giudiziale agevolata e la rinuncia agevolata in Cassazione.


Si ricorda che grazie alla definizione delle liti pendenti, per le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 il contribuente, se definisce, fruisce sempre del totale stralcio delle sanzioni e degli interessi (salvo si tratti di liti su sole sanzioni, ove può esserci uno stralcio del 60% o dell’85% se le sanzioni non sono collegate al tributo).

Ove al 1° gennaio 2023 ci sia stata una sentenza favorevole, ci può essere lo stralcio del 60% delle imposte (se di primo grado), dell’85% (se di secondo grado) o addirittura del 95% (se il processo pende in Cassazione e il contribuente ha sempre vinto nei pregressi gradi di giudizio).

Se il ricorso è stato anche depositato in primo grado al 1° gennaio 2023, c’è lo sconto del 10% dell’imposta.

I benefici della definizione, così come il requisito della pendenza del processo al 1° gennaio 2023 (che si concretizza nella notifica del ricorso e non nel successivo deposito) rimangono invariati.


Viene posticipato il termine per la trasmissione della domanda di definizione nonché quello di pagamento di tutte le somme o della prima rata, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.


Da ciò deriva, a cascata, la posticipazione dei seguenti termini:

- le rate successive alla prima (al massimo venti) andranno pagate il 31 ottobre 2023, il 20 dicembre 2023 e le successive il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno;

- se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo resta sospeso sino al 10 ottobre 2023 (e non più sino al 10 luglio) e, ai fini dell’estinzione, entro tale data occorre depositare la domanda di definizione e il modello F24 che attesta il pagamento delle somme o della prima rata;

- il diniego di definizione potrà essere opposto entro il 30 settembre 2024 (e non più entro il 31 luglio 2024);

- sono sospesi per 11 mesi (e non più per 9 mesi) i termini per le impugnazioni e le riassunzioni che scadono dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 (e non più al 31 luglio).


Per quanto riguarda la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata, la conciliazione o la rinuncia potranno essere perfezionate non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.

Per la conciliazione giudiziale c’è tuttavia una particolarità: si prevede che possano rientrarvi le controversie pendenti in primo o secondo grado al 31 gennaio 2023, mentre la L. 197/2022 prevede la pendenza al 1° gennaio 2023.

Anche il termine per la pendenza rilevante ai fini della definizione delle liti e della rinuncia agevolata in Cassazione, a questo punto, avrebbe potuto essere posticipato.

Rammentiamo che per la conciliazione e la rinuncia agevolata, se si riesce a trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate, le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.


Prenotazione a debito per Agenzia delle Entrate-Riscossione

Infine, ci sarebbe una modifica all’art. 12 comma 5 del DL 16/2012, che elimina una disparità di trattamento tra enti pubblici in essere ai fini del pagamento del contributo unificato: come avviene per le Agenzie fiscali, anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà prenotare a debito il contributo.

Tradotto in parole più semplici: se perde non lo paga.

Invece, ovviamente il contribuente continua a pagarlo sia in caso di condanna che in caso di compensazione delle spese.

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