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Contributi del primo trimestre dei lavoratori domestici da versare entro il 10 aprile

Gli ulteriori versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 luglio e 10 ottobre 2023 e 10 gennaio 2024

Il prossimo 10 aprile 2023 i datori di lavoro domestico dovranno effettuare il versamento all’INPS della contribuzione relativa al primo trimestre 2023, comprensiva della quota a carico del lavoratore.

Tale tipologia contrattuale presenta caratteristiche peculiari rispetto agli altri settori. Innanzitutto il datore è il nucleo familiare, anche se composto da una sola persona, il quale stipula un rapporto di lavoro subordinato con un lavoratore allo scopo di migliorare e soddisfare i propri bisogni personali e familiari; la prestazione viene resa presso l’abitazione del datore, rendendo dunque possibile anche la convivenza del lavoratore con il nucleo familiare.


Anche il calcolo, le modalità e i tempi di versamento dei contributi previdenziali differiscono rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. Il versamento ha infatti cadenza trimestrale (non mensile) e, con riferimento ai contributi dell’anno 2023, il pagamento deve essere effettuato:

- dal 1° al 10 aprile 2023, per il primo trimestre (gennaio, febbraio e marzo);

- dal 1° al 10 luglio 2023, per il secondo trimestre (aprile, maggio e giugno);

- dal 1° al 10 ottobre 2023, per il terzo trimestre (luglio, agosto e settembre);

- dal 1° al 10 gennaio 2024, per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre).


In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato invece entro 10 giorni dalla data di cessazione.

Ciò premesso, ai fini della determinazione del contributo è necessario prendere come riferimento i seguenti elementi:

- il contributo orario;

- il numero di ore lavorate dall’ultima domenica del mese precedente l’inizio del trimestre fino all’ultimo sabato del trimestre;

- la tipologia contrattuale, vale a dire contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato.


La tipologia contrattuale è un elemento da prendere in considerazione nella determinazione del contributo previdenziale da versare in quanto nei rapporti di lavoro a tempo determinato è dovuto anche il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di cui all’art. 2 comma 28 della L. 92/2012 (pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).


Invece, il contributo orario, compresi gli ulteriori elementi necessari per il calcolo del contributo dovuto, è definito dall’INPS con apposita circolare annuale (per il 2023, circ. INPS n. 13/2023). Nel dettaglio, l’importo del contributo orario è:

- determinato in base alle fasce di retribuzione convenzionale in cui si colloca la retribuzione oraria effettiva, per le prestazioni fino a 24 ore settimanali;

- fisso, per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali.


Per stabilire l’importo da versare occorre prima di tutto determinare la retribuzione oraria effettiva (comprensiva del valore convenzionale di vitto e alloggio e della quota oraria della tredicesima mensilità), la fascia in cui essa si colloca e a cui corrisponde il contributo orario, le ore retribuite del trimestre, incluse le ferie. Successivamente, moltiplicare il contributo orario per il numero di ore retribuite entro l’ultimo sabato del trimestre solare.


Inoltre, i datori di lavoro che applicano il CCNL personale domestico sono tenuti al versamento del contributo alla CAS.SA.COLF pari a 0,06 euro per ogni ora retribuita al dipendente. Tale contributo è ripartito tra:

- datore di lavoro, 0,04 euro;

- lavoratore, 0,02 euro.


Rimane possibile, comunque, in base al Regolamento della CAS.SA.COLF incrementare volontariamente il versamento aumentando la quota minima oraria prevista al fine di raggiungere la soglia minima (di 25 euro) tale da garantire l’accesso alle prestazioni erogate dalla cassa.

In merito alle modalità di pagamento, i contributi per i lavoratori domestici devono essere versati mediante avviso di pagamento pagoPA. Il datore di lavoro domestico può effettuare il pagamento anche attraverso l’applicazione “IO” (App IO) (cfr. messaggio INPS n. 1545/2022). Qualora il datore di lavoro domestico abbia attivato il servizio all’interno dell’applicazione, quest’ultima:

- ricorda la scadenza;

- consente di procedere contestualmente al pagamento dei contributi all’interno della stessa App “IO”.


In ultimo, si ricorda che l’INPS pubblicherà un messaggio che permetterà – dietro presentazione di apposita domanda da parte del datore di lavoro domestico – di accedere all’esonero contributivo del 50% previsto dall’art. 1 comma 137 della L. 234/2021 (in via sperimentale per l’anno 2022) in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità (cfr. circ. INPS n. 13/2023).

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