Per i soggetti ISA e forfetari la maggiorazione è parametrata a ciascun giorno successivo al 20 luglio
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Non è stato infatti prorogato il termine di cui all’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, ai sensi del quale gli importi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP possono essere versati entro il 30° giorno successivo al termine del 30 giugno, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. L’ordinario termine del 30 luglio 2023, cadendo di domenica, slitta a lunedì 31 luglio.
Per quest’anno viene quindi confermata la proroga parziale, disposta dall’art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023, che ha differito al 20 luglio 2023 il termine del 30 giugno per il versamento degli importi dovuti senza la maggiorazione dello 0,4%.
Tuttavia, con il comunicato stampa n. 125 di ieri, 28 luglio, il MEF ha reso noto che, a seguito delle difficoltà connesse ai versamenti tributari e contributivi causate dagli eventi naturali eccezionali che hanno colpito alcune zone d’Italia, il Governo si farà carico delle esigenze dei soggetti danneggiati. Potrebbero quindi essere previste misure specifiche per i soggetti delle suddette zone in relazione ai versamenti in scadenza il 31 luglio.
La suddetta proroga del DL 51/2023 al 20 luglio 2023 era prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro). La proroga era applicabile anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Per i suddetti soggetti, ai sensi dell’art. 4 comma 3-sexies del DL 51/2023, la maggiorazione dello 0,4% per il versamento entro il 31 luglio 2023 deve essere riproporzionata in relazione al giorno, successivo al 20 luglio, in cui vengono effettuati i versamenti. In pratica, la maggiorazione dello 0,4% deve essere divisa per 11 e moltiplicata per i giorni successivi al 20 luglio in cui viene effettuato il versamento; la maggiorazione “piena” dello 0,4% si applica quindi se il versamento viene effettuato il 31 luglio, ultimo giorno disponibile.
Dal punto di vista oggettivo, i versamenti riguardano:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- le addizionali IRPEF e IRES e le relative maggiorazioni;
- la cedolare secca sulle locazioni;
- l’addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfetario);
- l’imposta sostitutiva sugli utili e sulle riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato, non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1 commi 87-95 della L. 197/2022 e DM 26 giugno 2023);
- l’imposta sostitutiva, per i contribuenti senza stabile rapporto con intermediari finanziari, per esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi di capitale, e i redditi diversi derivanti dalla cessione o dal rimborso, di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 1 commi 112-113 della L. 197/2022 e circ. Agenzia delle Entrate 16/2023);
- l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- l’IVA dovuta per l’adeguamento agli ISA;
- il saldo e il primo acconto dei contributi INPS dovuti da commercianti, artigiani e professionisti;
- il diritto annuale alle Camere di Commercio.
Doppia rata al 31 luglio per i senza partita IVA
Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, le somme in esame possono essere versate in rate mensili di pari importo, con l’applicazione dei previsti interessi. In tal caso, i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro fine mese per gli altri contribuenti. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, per i soggetti non titolari di partita IVA che versano con la maggiorazione, il 31 luglio 2023 scade sia la prima rata (che sarebbe scaduta domenica 30) che la seconda (che scade ordinariamente l’ultimo giorno del mese), senza applicazione di interessi.