Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione al condominio non è applicabile la disciplina prevista dall’art. 29 del DLgs. 276/2003
Il condominio di frequente affida in appalto l’esecuzione di opere o servizi a imprese che si avvolgono di propri dipendenti, per cui è sicuramente rilevante stabilire se possa essere chiamato a rispondere in via solidale per le retribuzioni e i contributi non versati, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 a carico del “committente imprenditore o datore di lavoro”.
Sul punto, si è creato un contrasto che vede contrapporsi due soluzioni fatte proprie dalla Corte di Cassazione, seppure con pronunce di diverse sezioni.
Lo scorso anno, con ordinanza del 9 febbraio 2022 n. 4079, la seconda Sezione civile della Suprema Corte aveva ritenuto applicabile la responsabilità solidale prevista dal secondo comma dell’art. 29 del DLgs. 276/2003, visto il tenore letterale e la ratio della norma, intesi ad incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, “anche nell’ipotesi di contratto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa di pulizia, in cui il primo è appaltante-committente ovvero, comunque, datore di lavoro della ditta di pulizie”. Nel caso di specie, la decisione riguardava la legittimità del comportamento tenuto dal condominio, che aveva sospeso il pagamento delle fatture dell’impresa di pulizie in mancanza del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), sul presupposto che il condominio avrebbe potuto essere chiamato a rispondere in solido nel caso di mancato versamento dei contributi da parte dell’appaltatrice.
Di diverso avviso è, invece, la Sezione lavoro della Corte, che si è espressa sulla questione lo scorso 10 luglio 2023, con l’ordinanza n. 19514, affermando che il condominio non rientra tra i soggetti cui è applicabile la disposizione.
La decisione è stata presa nell’ambito di una vicenda nella quale l’INPS aveva agito nei confronti del condominio per recuperare i contributi non versati dall’impresa di pulizie per due lavoratori impiegati presso l’immobile condominiale. Per arrivare a tale conclusione la Corte parte dal tenore letterale della norma, dando, però, alla locuzione “datore di lavoro” un significato completamente diverso rispetto alla precedente pronuncia. Infatti, mentre per la seconda Sezione il condominio poteva essere considerato datore di lavoro dell’impresa di pulizie, per i giudici della Sezione lavoro è datore di lavoro solo quello diretto dei dipendenti, che si identifica nell’appaltatore e non nel committente.
Dal punto di vista letterale, l’affermazione è sicuramente corretta, ma finisce col privare di significato il fatto che il secondo comma del citato art. 29 preveda la responsabilità solidale a carico del committente quando si tratta di un “imprenditore o datore di lavoro”, usando sicuramente una formulazione impropria. Mentre, infatti, la nozione di imprenditore è certa, in quanto basata sulla definizione contenuta nell’art. 2082 c.c. e sulla relativa elaborazione giurisprudenziale, secondo cui si deve trattare di un’attività economica organizzata atta a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, la nozione di datore di lavoro è utilizzata dall’art. 29 in modo atecnico, perché sicuramente il committente non è il datore di lavoro dei dipendenti impiegati nell’appalto.
La stessa pronuncia della Sezione lavoro, per non privare di significato la norma, circoscrive la nozione di datore di cui all’art. 29 del DLgs. 276/2003 al committente che, pur non essendo imprenditore, “attraverso le prestazioni di lavoro rese dai dipendenti dell’appaltatore realizza l’oggetto della propria attività istituzionale, prendendo parte a quel processo di decentramento produttivo del servizio che costituisce il fenomeno economico a cui la norma si riferisce”. Ad esempio, rientrerebbero in tale categoria, secondo la Corte, le associazioni e gli enti non profit, ma non il condominio.
L’affermazione lascia perplessi, perché non è dato comprendere la ragione per cui un condominio non dovrebbe rispondere delle omissioni contributive relative ai lavoratori della ditta cui ha appaltato le pulizie delle parti comuni, mentre risponderebbe un’associazione che abbia appaltato alla medesima ditta le pulizie della propria sede. Restringere, poi, il campo di applicazione della norma ai soli fenomeni di decentramento produttivo, e non, più in generale, al corretto utilizzo dei contratti di appalto, rischia di lasciare privi di tutela tutti i lavoratori impegnati in servizi accessori, che non sono finalizzati a realizzare l’oggetto dell’attività istituzionale dell’ente.
Un chiarimento è sicuramente auspicabile e potrebbe arrivare dallo stesso legislatore, che già con il DLgs. 251/2004 aveva introdotto nell’art. 29 del DLgs. 276/2003 il comma 3-ter, per specificare che la responsabilità solidale non vale qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale.