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Libretto famiglia acquistabile anche in tabaccheria

Gli utilizzatori di tale strumento sono le persone fisiche al di fuori delle attività professionali o di impresa

L’art. 54-bis del DL 50/2017, al comma 10, consente la fruizione di prestazioni occasionali, entro precisi limiti economici e di durata, tramite lo strumento del Libretto Famiglia. Gli utilizzatori di tale strumento sono le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività professionali o d’impresa, per piccoli lavori domestici (ad esempio, pulizia, giardinaggio, ecc.), per l’assistenza domiciliare di bambini e anziani e per l’insegnamento supplementare, nonché le società sportive professionistiche (L. 91/81) che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi, entro i limiti economici specificamente individuati per tali soggetti (messaggio INPS n. 4728/2018 e n. 1104/2023).


Dal punto di vista dei limiti economici e di durata, si ricorda che nel corso di un anno civile occorre rispettare i seguenti limiti:

- un massimo di 280 ore di lavoro presso ogni utilizzatore;

- compensi fino a 5.000 euro per ogni prestatore, da parte della totalità degli utilizzatori;

- compensi fino a 10.000 euro per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;

- compensi fino a 2.500 euro per ogni prestatore, da parte del medesimo utilizzatore;

- per le sole attività di stewarding (DM 13 agosto 2019), compensi fino a 5.000 euro, per ciascun prestatore nei confronti di ciascuna società sportiva professionistica ex L. 91/81. In tali ipotesi non trova applicazione il limite di 10.000 euro posto in capo agli utilizzatori.


Il Libretto Famiglia è uno strumento nominativo prefinanziato che si compone di titoli dal valore nominale complessivo di 10 euro per un’ora di lavoro, 8 dei quali per il compenso del prestatore; per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro e un importo di 0,10 euro, destinato al finanziamento degli oneri gestionali.


Per fruire delle prestazioni occasionali l’utilizzatore e il prestatore devono porre in essere alcuni adempimenti. Innanzitutto entrambi devono registrarsi nell’apposita piattaforma informatica sul sito istituzionale dell’INPS. Al momento della registrazione gli utilizzatori devono indicare la scelta per il Libretto Famiglia, mentre i prestatori devono indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale o il numero del libretto postale o della carta di credito sul quale ricevere il compenso pattuito.


Fino al 3 luglio scorso, il Libretto poteva essere acquistato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli Uffici Postali.

A seguito della conversione in L. 85/2023 del DL 48/2023, l’art. 37 ha previsto che dal 4 luglio è possibile recarsi anche presso le rivendite di generi di monopolio (si veda “Le prestazioni di lavoro occasionale tornano in tabaccheria” del 10 luglio 2023). Ai sensi del comma 12 dell’art. 54-bis del DL 50/2017, sempre in capo all’utilizzatore è poi posto l’onere di comunicare, al termine della prestazione lavorativa e, comunque, non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della stessa (per le prestazioni svoltesi a luglio il termine è il 3 agosto), i dati identificativi del prestatore, il luogo, l’ambito di svolgimento e la durata della prestazione, il numero di titoli utilizzati per remunerarla e le altre informazioni per la gestione del rapporto. Tale comunicazione deve avvenire mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito dalla procedura INPS e può essere effettuata, direttamente o tramite intermediario, mediante la citata piattaforma informatica e i servizi di Contact Center messi a disposizione dall’Istituto.


All’INPS spetta poi il compito di pagare il compenso al prestatore (con accredito sul conto corrente bancario o con bonifico bancario domiciliati presso Poste Italiane S.p.a) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, di accreditare i contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, nonché il trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione INAIL.


L’art. 2-bis comma 1 lett. f) del DL 87/2018 ha introdotto un’ulteriore modalità di erogazione delle somme secondo cui, su richiesta del prestatore espressa al momento della registrazione nella piattaforma telematica, il pagamento del compenso possa essere effettuato decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica si è consolidata. Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli sportelli postali e, dal 4 luglio scorso, anche presso le rivendite di generi di monopolio, solo dietro generazione e presentazione di un mandato di pagamento emesso tramite la piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore, che identifichi le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo (messaggio INPS n. 410/2023). Si resta in attesa di indicazioni più puntuali da parte dell’INPS.


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