Necessario richiedere l’annullamento «extra-telematico» e procedere a una nuova presentazione
L’errata indicazione del tipo di opzione esercitata, tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito, sul modello di comunicazione di opzione, dovrebbe annoverarsi tra gli errori di tipo sostanziale, piuttosto che tra quelli “meramente” formali (si veda l’apposita Scheda).
Con riguardo alla comunicazione di opzione, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori in essa contenuti con la circ. 6 ottobre 2022 n. 33.
Il documento, in particolare, chiarisce come sanare gli errori formali dei dati nella comunicazione, gli errori commessi in relazione ai SAL, gli errori nell’importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) e gli errori che incidono su elementi sostanziali della detrazione e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, consente espressamente di poter avvalersi della c.d. “remissione in bonis”, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per le comunicazioni delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente o scartate per errori compilativi.
Questi ultimi vengono sostanzialmente suddivisi in due tipologie: formali e sostanziali.
Quanto agli errori sostanziali, che implicano una più complessa procedura per la loro correzione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2022 (§ 5.3) chiarisce che si intendono quelli “che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto”.
A titolo esemplificativo, secondo le indicazioni dell’Agenzia, costituiscono errori sostanziali l’errata indicazione:
- del codice dell’intervento, da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
- del codice fiscale del cedente;
- degli importi indicati come spesa sostenuta e/o del relativo credito ceduto in misura superiore ai valori effettivi.
Con riguardo agli errori commessi nella compilazione del quadro C del modello di comunicazione, quale ad esempio l’errata indicazione dell’opzione di cessione in luogo di quella per lo sconto sul corrispettivo (e viceversa), l’Agenzia delle Entrate non fornisce specifiche indicazioni su come debba essere qualificato l’errore.
La circ. n. 33/2022 parrebbe lasciare implicitamente intendere che gli errori commessi in tale quadro non possano essere considerati formali.
La qualificazione degli errori del quadro C fra quelli sostanziali si ritiene corretta per diverse ragioni: non soltanto perché dall’opzione di cessione o di sconto sul corrispettivo derivano diversi obblighi adempimentali, ma anche perché dalla scelta dell’una piuttosto che dell’altra opzione derivano diverse conseguenze con riguardo al numero delle successive possibili cessioni.
In presenza di questo tipo di errore, quindi, nel caso in cui non sia stato possibile annullare o sostituire la comunicazione nel termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (punto 4.7), ed il credito d’imposta sia già stato accettato dal cessionario, la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33 consente l’annullamento, su istanza delle parti (cedente e cessionario), dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di opzione per la prima cessione o lo sconto sul corrispettivo viziate da errori.
La richiesta di annullamento “extra-telematica” di una comunicazione di opzione viziata da un “errore sostanziale” è possibile anche se, nel mentre, il credito oggetto della comunicazione da annullare è stato, oltre che accettato dal fornitore o cessionario, anche già utilizzato in compensazione, fermo restando che, in tal caso, gli avvenuti utilizzi devono essere restituiti con corredo di sanzioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14 giugno 2023 n. 348).
In seguito alla richiesta di annullamento “extra-telematica” la detrazione fiscale tornerà nella disponibilità del soggetto beneficiario il quale dovrà provvedere nuovamente alla trasmissione della comunicazione di opzione (entro i termini ordinari per l’invio oppure entro il termine per aderire alla “remissione in bonis”).