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Domande per il contributo per il superbonus al via

L’istanza andrà presentata con modalità telematiche dal 2 al 31 ottobre 2023

Con il provvedimento del 22 settembre 2023 n. 332648, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza, e le relative istruzioni, per il contributo a fondo perduto riconosciuto, a norma dell’art. 9 comma 3 del DL 176/2022, per gli interventi agevolati con il superbonus al 90% (si veda “Definite le disposizioni di attuazione del «bonus sul superbonus»” del 26 agosto 2023).


Nell’istanza il richiedente deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il possesso dei requisiti per l’agevolazione.

In particolare, il richiedente deve anzitutto attestare il possesso di un “reddito di riferimento”, relativo all’anno precedente quello di sostenimento delle spese agevolate, non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell’art. 119 comma 8-bis.1 del DL 34/2020.


È inoltre richiesto il sostenimento, nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023, di spese per interventi agevolati con superbonus con aliquota al 90% di cui ai periodi primo e terzo del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, ossia interventi effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione:

- su edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, o su parti comuni di edifici condominiali, o sulle singole unità immobiliari (oggetto di interventi “trainati”) site all’interno dei predetti edifici o condomini;

- ovvero su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.


Da ultimo, al richiedente è richiesto di attestare la titolarità, alla data di inizio dei lavori, almeno di una quota del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, sull’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo, e di avere adibito, alla data di avvio dei lavori o, tutt’al più, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale ai sensi dell’art. 10 comma 3-bis del DPR 917/86.


Se il richiedente è un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile, deve attestare che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile per il quale richiede il contributo, oltre alla circostanza che il de cuius possedeva i requisiti sopra indicati alla data di sostenimento della spesa agevolabile.


Nell’istanza sono inoltre presenti:

- il quadro A dove vanno indicati i dati catastali identificativi dell’immobile per i quali è chiesta l’agevolazione;

- il quadro B, dove va indicato, nella sezione I, il codice fiscale e i redditi conseguiti nel 2022 dei componenti del nucleo familiare che rilevano ai fini della determinazione del “reddito di riferimento”; nella Sezione II vanno indicate le spese sostenute nel periodo 1° gennaio-31 ottobre 2023 dal richiedente e dagli eventuali ulteriori soggetti che possiedono l’unità immobiliare oggetto dell’intervento agevolato;

- il quadro C dove va indicata la spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile (1° gennaio-31 ottobre 2023) dal richiedente e la parte di spese rimasta a carico (si ricorda che l’importo del contributo richiesto non può eccedere il 10% delle spese agevolabili).


In riferimento alla spesa agevolabile, si ricorda inoltre che il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro, riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati (in caso vi siano più soggetti che possiedono l’immobile per il quale si chiede il contributo, tale tetto massimo è unitario e riferito a tutti i possessori).


L’istanza va predisposta e trasmessa dal 2 al 31 ottobre 2023, esclusivamente mediante modalità telematiche, con la procedura che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata anche per tramite di un intermediario ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98.


In caso di errore dell’istanza precedentemente trasmessa, è possibile trasmettere una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente inviata. Nel predetto termine, inoltre, il richiedente può trasmettere una rinuncia integrale al contributo richiesto.

Una volta presentata validamente l’istanza, verrà rilasciata una ricevuta di presa in carico (l’istanza potrà comunque essere successivamente scartata a seguito di successivi controlli).


Importo riconosciuto in proporzione alle risorse stanziate

L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente verrà determinato dall’Agenzia delle Entrate in ragione del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per l’agevolazione (pari a 20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti, secondo i criteri di cui all’art. 5 del DM 31 luglio 2023.


L’importo del contributo riconosciuto a ciascun richiedente sarà comunicato con successivo provvedimento entro il prossimo 30 novembre, e accreditato sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza (tale conto deve risultare intestato o cointestato al richiedente).

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