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Tris di adempimenti per le cripto-attività


Nei prossimi tre mesi scadenze per i regimi opzionali di affrancamento e di regolarizzazione e per il modello REDDITI 2023

Con la pubblicazione il 7 agosto scorso da parte dell’Agenzia delle Entrate del provv. n. 290480/2023 sulla regolarizzazione delle cripto-attività risulta ormai definito il calendario dei prossimi adempimenti – alcuni obbligatori, alcuni facoltativi – dei contribuenti in possesso di tali attività. Più precisamente:

- entro il 30 settembre è possibile versare l’imposta sostitutiva del 14% (o la prima delle tre rate della stessa) per l’affrancamento opzionale delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 (art. 1 comma 133 ss. della L. 197/2022);

- entro il 30 novembre è possibile porre in essere gli adempimenti (versamento delle imposte sostitutive e/o sanzioni ridotte, nonché invio all’Agenzia delle Entrate del modello di istanza completo di relazione accompagnatoria e di quietanza di versamento) necessari per la regolarizzazione opzionale delle cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 (art. 1 comma 138 ss. della L. 197/2022, oggetto di attuazione da parte del citato provv. n. 290480/2023);

- sempre entro il 30 novembre è necessario indicare, nel modello REDDITI 2023, i dati dei redditi delle cripto-attività realizzati nel corso del 2022 e, sussistendone i presupposti, dichiarare nel quadro RW le consistenze di tali cripto-attività; questo ultimo adempimento, evidentemente obbligatorio, segue la previgente disciplina delle cripto-attività e non quella introdotta dalla L. 197/2022, la quale esplica efficacia solo dal 2023.


I tre adempimenti, benché formalmente distinti, possono presentare punti di collegamento, in special modo nelle situazioni in cui può risultare difficile reperire dati sull’acquisizione delle cripto-attività; la presenza di una circolare esplicativa solo in bozza ostacola, però, una pianificazione chiara e senza punti dubbi delle operazioni.


Per coloro che hanno sistematicamente posto in essere gli adempimenti dichiarativi e che non hanno interesse a rivalutare il costo di acquisto non vi è interesse né all’affrancamento, né alla regolarizzazione.

Una seconda situazione è quella dei contribuenti che hanno correttamente dichiarato le attività, ma che hanno interesse a rivalutare il costo. In questi casi, come detto, entro il 30 settembre (termine prorogato rispetto a quello originario del 30 giugno) è necessario versare l’imposta del 14%, o la prima rata di essa, con i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 36/2023. L’affrancamento consente di assumere, quale costo o valore di acquisto, quello delle cripto-attività al 1° gennaio 2023 assoggettato all’imposta sostitutiva: ciò presenta, come detto, una valenza particolare quando non si ha traccia del costo di acquisto, posto che, se le cripto-attività sono cedute a partire da tale data, l’art. 68 comma 9-bis del TUIR prevede espressamente che, in assenza di una documentazione con elementi certi e precisi, il costo si assume pari a zero.


Il terzo gruppo è quello dei contribuenti “recalcitranti” agli obblighi fiscali, i quali possono vagliare la possibilità di ricorrere alla disciplina di regolarizzazione, così come attuata dal provvedimento dell’Agenzia. Il costo della regolarizzazione è pari allo 0,5% annuo del valore delle attività, al fine di sanare le violazioni sul monitoraggio fiscale, incrementato di una “imposta sostitutiva” pari al 3,5% annuo del valore delle attività per sanare le eventuali violazioni reddituali: il versamento deve avvenire in un’unica soluzione, senza potersi avvalere della compensazione, con i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 50/2023.


Il problema che si cela nella regolarizzazione è quello per cui, diversamente da altre sanatorie (ad esempio, il “vecchio” scudo fiscale), né la legge, né il provvedimento attuativo consentono di assumere quale nuovo costo fiscalmente riconosciuto delle cripto-attività quello regolarizzato; se così è (ma la cosa è poco logica e particolarmente penalizzante) non è, quindi, da escludere che vi siano situazioni in cui il contribuente zelante proceda sia alla regolarizzazione, sia all’affrancamento (quest’ultimo se le attività sono ancora possedute al 1° gennaio 2023) al fine di garantirsi un costo fiscalmente riconosciuto congruo.


Rimane, infine, al 30 novembre il consueto appuntamento con il modello REDDITI 2023, per il quale, in attesa della circolare definitiva, alcune indicazioni utili possono proprio pervenire dal testo del provv n. 290480/2023 sulla regolarizzazione.


L’art. 3.3 delle disposizioni attuative menziona infatti, ai fini della regolarizzazione delle violazioni sul monitoraggio, le sole “criptovalute” (e non le “cripto-attività”, come invece fa l’art. 3.4 per le violazioni di carattere reddituale), potendosi così sostenere che altre tipologie di cripto-attività (ad esempio, NFT) non fossero soggette agli obblighi di monitoraggio nel vecchio contesto normativo (le posizioni dottrinali sono, sul punto, più variegate).


Posto che gli obblighi di monitoraggio riferiti al 2022 seguono ancora la vecchia disciplina, se ne dovrebbe dedurre che questi criteri del provvedimento attuativo sulla regolarizzazione (la quale, si ricorda, si ferma al 2021) possano essere mutuati per la compilazione del quadro RW del modello REDDITI 2023.


A questi argomenti sarà dedicato il webinar del 18 ottobre 2023 “La sanatoria delle criptovalute”.

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