L’ultima proroga è stata prevista dal DL 198/2022
A meno che non arrivino ulteriori proroghe (e, in passato, le proroghe in questa materia sono arrivate anche dopo la scadenza dei termini) domani, 31 ottobre 2023 ricominciano a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi da ultimo, nel periodo che va dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023.
Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 aveva, originariamente, disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ma, poi, con la conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.
Poi, l’art. 3 comma 5-septies del DL 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini in questione.
In linea di principio, quindi, il 1° aprile 2022, i termini di prima casa avrebbero dovuto ricominciare a scorrere, ma poi, una norma contenuta nell’art. 3 comma 10-quinquies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14), introducendo una norma ad hoc (quindi senza modificare di nuovo l’art. 24 del DL 23/2020) ha ulteriormente sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nonché il termine previsto dall’art. 7 della L. 448/98 per il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Complessivamente, sommando le varie sospensioni, il “blocco” dei termini è durato 3 anni, 8 mesi e 9 giorni (dal 23 febbraio 2020 ad oggi, 30 ottobre 2023).
In concreto, la sospensione riguarda (circ. Agenzia Entrate 13 aprile 2020 n. 9, § 8.1):
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse titolare di diritti reali su un’abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della L. 448/98).
La sospensione concerne anche i termini dell’agevolazione prima casa under 36.
Invece, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non sono sospesi:
- il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza (circ. 13 aprile 2020 n. 9, § 8.2.1);
- il termine di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (riposta a interpello 12 gennaio 2021 n. 39; in senso opposto, però, si è espressa la giurisprudenza di merito, cfr. C.G.T. I Lecce 11 luglio 2023 n. 1174/2/23);
- il termine di 3 anni per l’accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo (riposta 9 aprile 2021 n. 235);
- inoltre, ha precisato (risposte 19 ottobre 2020 n. 485 e 28 gennaio 2021 n. 6) che la sospensione non riguarda i termini previsti dall’art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma che i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emergenza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione.
La sospensione dei termini operava come un “blocco” al loro decorso, impedendo il decorso del termine nel periodo di tempo in cui operava la sospensione medesima. Pertanto, da domani, i termini ripartiranno da dove si sono fermati, ovvero da principio se avrebbero dovuto cominciare a decorrere durante il periodo di sospensione.
Facciamo, ad esempio, il caso del contribuente che abbia acquistato, in data 10 aprile 2022, un immobile abitativo con l’agevolazione prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito. Senza la sospensione, egli avrebbe dovuto trasferire la residenza nel Comune entro il 10 ottobre 2023. Invece, il termine di 18 mesi non ha mai cominciato a scorrere, ma comincerà a decorrere solo domani, 31 ottobre 2023: il contribuente dovrà trasferire la residenza nel Comune in cui ha acquistato la prima casa, entro il 30 aprile 2025.
In pratica, in tutti i casi in cui i termini di prima casa dovevano cominciare a decorrere dopo il 1° aprile 2022 (ma non oltre il 30 ottobre 2023), cominceranno a decorrere dall’inizio domani, 31 ottobre 2023, sicché:
- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza scadrà il 30 aprile 2025;
- scadranno il 31 ottobre 2024, il termine annuale per la rivendita della ex prima casa, il termine di un anno per il riacquisto dell’immobile da destinare ad abitazione principale (per evitare la decadenza da alienazione infraquinquennale) e il termine di un anno per il riacquisto della prima casa per ottenere il credito d’imposta.