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In Gazzetta il decreto fiscale collegato al disegno di legge di bilancio

Il DL 18 ottobre 2023 n. 145 conferma la proroga del secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 per imprese e professionisti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 di ieri è stato pubblicato il DL 18 ottobre 2023 n. 145, ossia il decreto collegato al Ddl. di bilancio 2024, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.


L’art. 1 del provvedimento, che entra in vigore oggi, stabilisce che, per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24 comma 5 della L. 41/86, per l’anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023.


L’art. 4 conferma poi il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette. La proroga al 16 gennaio 2024 interessa il versamento, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, della seconda rata degli acconti d’imposta dovuti in base al modello REDDITI 2023 (si veda “Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2024 per imprese e professionisti” del 17 ottobre).

La misura è temporanea, cioè applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.


Nel dettaglio, si tratta della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.

Inoltre, anziché in un’unica soluzione, il versamento può avvenire in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui agli artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009 (4% annuo).


In base alla norma, dalla proroga risultano esclusi:

- le persone fisiche titolari di partita IVA, ma che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;

- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (dovrebbero rientrarvi anche i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);

- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).


Trova conferma anche il nuovo rinvio dei termini per il riversamento “spontaneo” del credito ricerca e sviluppo. L’art. 5 del DL stabilisce infatti che: il termine di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento viene posticipato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024; il termine di pagamento delle somme o della prima rata viene posticipato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 (si veda “Ancora una proroga per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo” del 18 ottobre).


Per quanto riguarda il contributo contro il caro bollette, ossia il contributo di solidarietà temporaneo di cui all’art. 1 commi da 115 a 119 della L. 197/2022, l’art. 6 del DL 145/2023 interviene sulla sua determinazione, per il 2023, e ne istituisce un altro per il solo anno 2024.


Oltre a modifiche in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento o diminuzione del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, il DL, all’art. 13, autorizza la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell’art. 2 del DL 69/2013 convertito (“Nuova Sabatini”).


Nessuna modifica della norma sulla participation exemption

A dispetto, invece, di quanto reso noto dal Governo al termine della riunione del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre, il DL pubblicato ieri in Gazzetta non contiene le annunciate modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze, per cui si sarebbe esteso il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, come riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, “alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società”.

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