La recente proroga non incide sui soggetti obbligati e sulle modalità di calcolo
Fatta eccezione per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori, nel 2022, a 170.000 euro, per i soggetti c.d. “solari” il prossimo 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2023 (e delle relative imposte sostitutive e addizionali).
Avvicinandosi la data fatidica, pur in assenza di novità sostanziali, è bene riepilogare i contribuenti tenuti all’adempimento e le modalità di calcolo.
Innanzitutto, ferma restando la necessità che la qualifica di soggetto passivo d’imposta sussista sia nel 2022 che nel 2023 (cfr. C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), l’obbligo di versamento va verificato sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l’acconto IRPEF 2023 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2023 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2023 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2023 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).
Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra “storico” e “previsionale”.
In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.
Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).
È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (cfr., da ultimo, la circ. Assonime n. 19/2023, § 3.2).
In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2023 rispetto a quella dovuta per il 2022, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente (per approfondimenti si rinvia alla Scheda di aggiornamento “Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95”).
Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.
Si ricorda, inoltre, che, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), la misura della prima e seconda rata è fissata al 50% (art. 58 del DL 124/2019). Per gli altri, resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).
Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).
In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, sono soggetti al versamento in 2 rate uguali anche i contribuenti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano i regimi forfetario o di vantaggio;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.