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Versamenti di tributi e contributi sospesi per l’alluvione di maggio al 10 dicembre

Il differimento del precedente termine del 20 novembre è stato inserito in sede di conversione del DL Proroghe Fisco

I versamenti e gli adempimenti sospesi a causa dell’alluvione di maggio 2023 che ha colpito alcuni territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2023, in unica soluzione e senza applicazione di sanzioni e interessi. La proroga – rispetto al precedente termine del 20 novembre ormai scaduto – è prevista dal Ddl. di conversione del DL 132/2023, c.d. decreto Proroghe Fisco, approvato ieri in via definitiva dalla Camera.


In particolare, viene modificato l’art. 1 comma 7 del DL 61/2023 - che disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi a causa dell’alluvione – con la sostituzione di tutti i termini del 20 novembre 2023 con il 10 dicembre 2023.


Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DL 61/2023, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori di cui all’allegato 1 al decreto, sono sospesi i termini, in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, degli adempimenti e dei versamenti:

- tributari;

- dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.


Per quanto riguarda i versamenti tributari, la sospensione opera per tutti i tributi, facendo la norma riferimento genericamente ai tributi in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Di conseguenza la sospensione riguarda i versamenti:

- delle imposte periodiche, in particolare quelli derivanti da dichiarazioni dei redditi e IRAP, sia delle persone fisiche che delle società di persone o assimilate, sia dei soggetti IRES (ad esempio il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, IRES e IRAP con scadenza al 30 giugno 2023 e al 31 luglio 2023);

- derivanti dalla liquidazione periodica dell’IVA sia trimestrale che mensile;

- delle imposte non periodiche, il cui termine scade nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto, come l’imposta di registro.


In relazione al terzo punto rientrano, ad esempio, la liquidazione e il versamento dell’imposta sul canone annuo di locazione, o l’imposta di bollo da fattura elettronica la cui scadenza per il 1° trimestre 2023 era il 31 maggio 2023.


Si specifica che, come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 1 del DL 61/2023, sono altresì sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF operate dai sostituti d’imposta sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF.

Ai fini della sospensione è necessario che il sostituto d’imposta abbia la residenza o la sede, al 1° maggio 2023, in uno dei territori indicati nell’allegato 1. Il requisito della residenza o sede nei territori alluvionati non deve invece sussistere per il lavoratore dipendente.


In relazione ai contributi previdenziali dovuti all’INPS, con la circ. n. 67/2023 è stato precisato che i soggetti rientranti nell’agevolazione sono:

- i datori di lavoro con dipendenti, in relazione agli adempimenti e ai versamenti ricadenti nell’arco temporale dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (nonché il quarto trimestre 2022 per chi assume manodopera agricola e la seconda rata dei contributi – o i contributi dovuti alla cessazione del rapporto, se ricadenti nel periodo di sospensione – per i datori di lavoro domestico);

- gli artigiani e commercianti, con riferimento alle prime due rate dei contributi minimi 2023 e ai contributi relativi al saldo 2022 e primo acconto 2023;

- i lavoratori autonomi agricoli, per la prima rata dei contributi 2023;

- i committenti, tenuti al versamento alla Gestione separata per i compensi erogati ai co.co.co. e figure similari nel periodo di competenza da aprile a luglio 2023;

- i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata, per i contributi a saldo 2022 e primo acconto 2023.


Infine, per quanto concerne i premi INAIL, l’Istituto ha dettato le istruzioni operative con la circolare n. 33/2023. Ricadevano nel periodo di sospensione i versamenti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21 agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio di autoliquidazione in quattro rate.

Sono stati sospesi, altresì, i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla L. 250/58 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

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