Via libera definitivo alla legge di bilancio
Ieri la Camera, con 200 voti favorevoli e 112 contrari, ha approvato in via definitiva il Ddl. di bilancio 2024. Dopo l’approvazione del Senato (si veda “Il Senato approva il disegno di legge di bilancio” del 23 dicembre), l’iter blindato si è chiuso in pochi giorni, con il via libera senza voto di fiducia, come da accordi tra i gruppi.
Tra le misure di carattere fiscale si ricordano le novità in materia di fringe benefit, che non hanno subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare.
Limitatamente al periodo d’imposta 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati (si veda “Per il 2024 soglia base dei fringe benefit a 1.000 euro” del 25 ottobre).
Per quanto riguarda il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, viene prorogato al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età (si veda “Accesso prioritario al Fondo di garanzia prima casa per tutto il 2024” del 23 dicembre).
Sempre lato immobili, per effetto delle modifiche introdotte dal Ddl. aumenta dal 21 al 26% l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (si veda “Calcoli di convenienza da rivedere per le locazioni brevi” del 31 ottobre). Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, si prevede che la ritenuta venga operata a titolo di acconto.
Un’altra modifica aggiunge tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal superbonus. A queste plusvalenze si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26%. Le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il Ddl. posticipa poi al 1° luglio 2024 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 e riporta al 10% l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata ridotta al 5%, ripristinando inoltre l’aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Sempre in ambito IVA, si ricorda che viene esteso anche ai mesi di gennaio e febbraio 2024 la previsione dell’aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet (si veda “Pellet con IVA al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024” del 29 dicembre).
Riproposta la rivalutazione per terreni e partecipazioni
Il provvedimento ripropone anche il regime della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni ed estende la disciplina della cosiddetta participation exemption anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri del’Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (See).
In materia di lavoro e previdenza, oltre a una serie di misure di sostegno al reddito (si veda di “Per il 2024 confermato l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore” di oggi), si evidenzia che il Ddl. di bilancio: proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi; estende Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni; estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale.