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Proroga della seconda rata degli acconti 2020 non per i contributi previdenziali

Gentile Redazione,

nel lontano, così ormai appare, 2020, con un comunicato stampa datato 27 novembre, il Ministero dell’Economia e delle finanze annunciava la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dal 30 novembre al 10 dicembre.


Il comunicato stampa e il successivo testo normativo (art. 1 DL 157/2020) facevano riferimento al secondo acconto delle imposte sui redditi e IRAP, ma tale termine è automaticamente esteso anche al versamento dei contributi INPS, per effetto dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, per cui qualsiasi variazione dei termini di versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi comporta, automaticamente, un’analoga variazione del termine di versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali, salvo una espressa deroga normativa in merito.

Né la stampa professionale del momento, né gli applicativi utilizzati hanno messo in dubbio che la deroga NON valesse anche per i contributi INPS.


Con mio stupore, due mie clienti hanno ricevuto un avviso bonario ciascuna, rispettivamente di 7 e di 12 euro, irrogante le sanzioni per tardivo versamento, dal 30 novembre al 10 dicembre, della seconda rata dei contributi previdenziali.


Le cifre in gioco sicuramente non valgono il tempo impiegato a leggere, e comprendere, questa mia stessa lettera, ma mi chiedo se sia sensatamente umano (prima ancora che sensatamente artificiale) doversi confrontare con un’Agenzia delle Entrate che, tre anni dopo l’epidemia da COVID-19, trova tempo e voglia per contestare un tardivo versamento di 10 giorni senza riconoscere nell’ordine:

- che, senza una espressa deroga normativa, lo slittamento dei termini di versamento delle imposte comporta un automatico slittamento di tutti i termini di versamento correlati (cosa sempre riconosciuta nelle precedenti esperienze);

- che, comunque, quando i termini di pagamento sono ufficializzati da comunicati stampa, ci si trova in una situazione di incertezza tale per cui non è possibile sanzionare il contribuente, ricordo inoltre che allora i decreti Ristori, 1, 2, 3 e 4 si susseguivano, riscrivendo le norme una sopra l’altra con una obiettiva ed elevata difficolta di comprensione della norma e del suo mutare nel tempo.


Forse mi sono perso io qualcosa, come effetto del COVID lungo di cui mi sembra soffriamo un po’ tutti.



Gianni Dal Mas

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco

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