Ufficiali le restrizioni per il bonus barriere architettoniche del 75%
È stato pubblicato nella G.U. n. 302 di ieri il DL 29 dicembre 2023 n. 212, in vigore da oggi, che mira principalmente a gestire alcuni effetti collaterali della fine del superbonus nella misura del 110% e a rendere meno appetibile il bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Tra le principali novità del DL 212/2023 si segnala:
- l’introduzione di una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31 dicembre 2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
- la previsione di un contributo a favore dei condòmini a basso reddito per l’ultimazione nel 2024 con superbonus 70% dei lavori che al 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%;
- la cristallizzazione del termine di richiesta del titolo abilitativo per poter beneficiare di sconti e cessioni ex art. 121 del DL 34/2020 in relazione a interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana;
- l’introduzione dell’obbligo di assicurazione su immobili danneggiati dal sisma recuperati con superbonus 110%;
- il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione di barriere architettoniche le cui spese sono detraibili al 75% ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020;
- l’estensione del blocco delle opzioni di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020 anche per le spese detraibili con il “bonus barriere 75%“ ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, salvo le sole specifiche eccezioni al blocco (prevista una clausola di salvaguardia dell’applicazione delle “vecchie” regole per gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020 “avviati” prima).
Con riguardo al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, viene stabilito che per le spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del DL, l’agevolazione si restringe ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”.
Escono così dall’ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto, tra gli altri, infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 119-ter.
Il rispetto dei requisiti tecnici deve risultare da apposita asseverazione
Viene inoltre previsto che il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”.
Il comma 1 dell’art. 119-ter del DL 34/2020, quale risultante a seguito della sua integrale sostituzione a cura del DL in commento, recita che il pagamento delle spese agevolate deve avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis” del TUIR.
Viene quindi disposto l’obbligo del c.d. “bonifico parlante” per il pagamento delle spese detraibili ai fini dell’art. 119-ter del DL 34/2020.
Detta modalità di pagamento non stupisce quando le spese sono sostenute dai soggetti non titolari di reddito d’impresa.
Diversamente, per i soggetti che sostengono le spese nell’esercizio di impresa, che individuano il momento di sostenimento delle stesse in base al principio di competenza fiscale, anziché per cassa, sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali nella direzione della non applicazione dell’obbligo di “bonifico parlante”.