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Versamenti e adempimenti nei Comuni toscani alluvionati al 18 dicembre

La proroga era stata anticipata da un comunicato stampa ministeriale

Il disegno di legge di conversione del DL 145/2023 (c.d. decreto “Anticipi”), approvato in prima lettura dal Senato nella seduta di ieri, 7 dicembre, ha previsto il differimento al 18 dicembre 2023 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi per i soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni toscani indicati nell’allegato A al decreto, colpiti da eventi alluvionali.

Si tratta in particolare di 62 Comuni situati nelle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

La proroga era stata già annunciata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa del 29 novembre 2023 n. 175, il quale aveva avevo reso noto il differimento al 18 dicembre 2023 dei termini per effettuare versamenti e adempimenti tributari e contributivi, al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese danneggiate dagli eventi metereologici eccezionali che hanno colpito i citati Comuni.


Nello specifico, l’art. 21-bis, inserito in sede di conversione, ha stabilito che, per i soggetti ubicati nei Comuni di cui all’allegato A al DL 145/2023, i versamenti e gli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 17 dicembre 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.


La sospensione si applica:

- ai versamenti tributari, ivi comprese le ritenute alla fonte di cui al DPR 600/73 (tutte, non solo quelle relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24) e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF operate dai sostituti d’imposta;

- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;

- agli adempimenti tributari;

- agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le Amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e di centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni indicati nell’allegato A al decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei suddetti Comuni.


Posto che la norma fa genericamente riferimento ai versamenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si ritiene che siano sospesi tutti i versamenti delle imposte in scadenza nel suddetto periodo.

A titolo esemplificativo, rientra nel differimento anche il versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta, il cui termine è scaduto il 30 novembre 2023 per i soggetti che non beneficiano della proroga disposta dall’art. 4 del DL 145/2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.


Si specifica che, in relazione ai versamenti dovuti entro il prossimo 16 dicembre, ad esempio il saldo IMU per il 2023, l’IVA di novembre, le ritenute operate a novembre e il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR da parte dei sostituti d’imposta, il descritto differimento non comporta un effettivo beneficio per i soggetti ubicati nei territori toscani colpiti dal maltempo, in quanto il termine del 16 dicembre, cadendo di sabato, slitta in via ordinaria al successivo lunedì 18.


Prorogati anche i termini per le definizioni agevolate

Ai sensi del comma 6 dell’art. 21-bis in esame, il differimento al 18 dicembre 2023 si applica anche a versamenti e adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’art. 1 commi da 153 a 158 e da 166 a 221 della L. 197/2022 che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023.

Si tratta in particolare dei seguenti versamenti scaduti il 30 novembre 2023:

- la terza rata degli importi dovuti al fine di fruire del c.d. “ravvedimento operoso speciale”;

- una delle rate successive alla prima relative agli istituti il cui termine di versamento della rata trimestrale è connesso al pagamento della prima rata, laddove sia scaduta al 30 novembre 2023 (definizione degli avvisi bonari, definizione degli accertamenti/adesioni/avvisi di recupero dei crediti di imposta, conciliazione agevolata).

Non è di fatto interessata la definizione delle liti pendenti, la cui seconda rata è scaduta il 31 ottobre 2023, mentre la terza rata scadrà il 20 dicembre 2023.


Non è prevista alcuna proroga per la rottamazione, tuttavia, a livello nazionale, le prime due rate (scadute il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023) possono essere pagate sino al 18 dicembre 2023 per tutti i debitori, grazie ad un’altra modifica apportata sempre in sede di conversione del DL 145/2023.


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