L'INPS ha adeguato i contributi dovuti per i lavoratori domestici nel 2024, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
In particolare, gli importi contributivi sono aumentati del 5,4% rispetto al 2023.
La circolare INPS n. 23/2024 riporta i valori contributivi validi per tutto il 2024, suddivisi per fasce di retribuzione.
Ecco i valori contributivi per una retribuzione oraria effettiva:
fino a 9,40 euro: 1,66 euro comprensivi di quota CUAF (1,67 euro senza quota CUAF), ovvero 1,78 euro in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all'art. 2 comma 28 della L. 92/2012 (1,79 euro senza quota CUAF);
tra 9,40 e 11,45 euro: 1,88 euro comprensivo di CUAF (1,89 euro senza quota CUAF), ovvero 2,01 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,02 euro senza quota CUAF);
almeno pari a 11,45 euro: 2,29 euro comprensivo di CUAF (2,30 euro senza quota CUAF), ovvero 2,45 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,46 euro senza quota CUAF).
In presenza di un orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 6,06 euro, l'importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di 1,21 euro (1,22 euro senza quota CUAF), ovvero di 1,29 euro (1,30 euro senza quota CUAF) in caso di applicazione del contributo addizionale ex art. 2 comma 28 della L. 92/2012.
Si segnala che l'art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
A seguito dell'esercizio di tale facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data di esercizio di detta facoltà.