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Per società in contabilità semplificata e persone fisiche l’interpello passa dalla banca dati

 Per società in contabilità semplificata e persone fisiche l’interpello passa dalla banca dati

Il decreto sullo Statuto del contribuente non contiene la disciplina di dettaglio

Fra le novità del decreto di riforma dello Statuto del contribuente, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, è interessante segnalare il tentativo di riordino e implementazione degli strumenti interpretativi e in particolare l’introduzione della consultazione semplificata.


Il servizio, la cui disciplina sarà contenuta nel nuovo art. 10-nonies della L. 212/2000, consentirà a determinate categorie di contribuenti di ottenere chiarimenti su casi specifici senza dover necessariamente presentare istanza di interpello ex art. 11 e senza che vengano intaccate le attuali regole riguardanti i call center.


In particolare, la consultazione semplificata è riservata alle persone fisiche, anche non residenti (quindi, per fare un esempio, anche a coloro i quali vorrebbero fruire delle agevolazioni per il rientro in Italia) e ai contribuenti di minori dimensioni, ossia le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del TUIR che applicano il regime di contabilità semplificata.


Tali soggetti, avvalendosi (gratuitamente) dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, potranno consultare una apposita banca dati, di nuova costituzione, che raccoglierà, classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi (risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto e così via).


In caso di esito positivo, la soluzione fornita non è equiparata, a tutti gli effetti di legge, a una risposta a interpello, ma produce gli effetti di cui all’art. 10 comma 2 dello Statuto, ossia costituisce causa di disapplicazione delle sanzioni e non debenza degli interessi moratori per il contribuente che vi si sia adeguato.


Laddove non sia possibile elaborare una soluzione, invece, verrà generata una risposta automatizzata nella quale verrà specificato che, in relazione alla questione, l’istante può presentare un’istanza di interpello. Il comma 4, tra l’altro, prevede espressamente che l’utilizzazione del servizio costituisca condizione di ammissibilità ai fini della presentazione delle istanze di interpello.


La norma si limita a prevedere l’istituzione del servizio, affidando la disciplina di dettaglio e le modalità di funzionamento a futuri interventi legislativi.

Nell’attesa, è già stato messo in evidenza il rischio che la risposta generata dalla banca dati non colga i tratti peculiari del quesito prospettato dal contribuente e quindi, in sostanza, non fornisca una risposta al caso di specie. Per ovviare a ciò, potrebbe essere utile ammettere in ogni caso la possibilità da parte dell’istante di presentare una apposita istanza di interpello qualora ritenesse la risposta automatica non esaustiva o non pertinente al suo caso specifico (in tal senso, vedasi le osservazioni di Confindustria allo schema di DLgs. recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente del 19 dicembre 2023).


Gli atti difformi dagli interpelli sono annullabili

Per quanto concerne gli interpelli, l’approvazione definitiva ha comportato una novità. Recependo le osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari, gli atti anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, non devono essere considerati nulli bensì annullabili.


Si tratta di una modifica di sostanza, considerato che l’annullabilità deve essere eccepita con il ricorso in primo grado a pena di decadenza, al contrario della nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo da parte del giudice.

Sono rimaste inascoltate, invece, le critiche mosse al contributo da versare al momento della presentazione dell’istanza: l’obbligo è ancora contenuto al terzo comma del nuovo art. 11 dello Statuto.

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