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Semplificazione adempimenti sostituti d'imposta dal 2025

Con il decreto legislativo 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. decreto legislativo "Adempimenti"), sono state introdotte alcune semplificazioni in favore dei sostituti d'imposta. Tali semplificazioni, tuttavia, non si applicano agli adempimenti da effettuare nel 2024, ma solo a quelli relativi all'anno d'imposta 2025 e successivi.

In particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 1/2024 ha previsto l'esonero dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) e il regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/2011).

In precedenza, benché sui compensi erogati a tali contribuenti non venisse operata la ritenuta d'acconto per effetto delle disposizioni di esonero previste nelle leggi istitutive dei citati regimi agevolati, i sostituti d'imposta erano comunque tenuti al rilascio della Certificazione Unica, nella quale i compensi erogati erano identificati tramite specifici codici, e alla relativa trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

La nuova disposizione opera a decorrere dall'anno d'imposta 2024, ossia a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.

L'art. 16 del decreto legislativo 1/2024, invece, ha previsto che i sostituti d'imposta che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possano comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle ritenute e delle trattenute operate, degli eventuali importi a credito e di altri dati che saranno individuati da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute, utilizzando i servizi dell'Agenzia dell'Entrate per la predisposizione dei modelli F24.

Tali comunicazioni saranno equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nel modello 770 di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 322/98, evitando così di dover inserire nel suddetto modello dati già comunicati.

La descritta disposizione si applica, in via sperimentale:

ai sostituti d'imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque, numero che può essere ampliato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate;

a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (avendo quindi effetto sul 770 da presentare nel 2026).

Si specifica che, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del decreto legislativo 1/2024, il pagamento delle ritenute e delle trattenute deve essere effettuato con il modello F24 di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati e il versamento delle ritenute/trattenute possono essere effettuati, ai sensi del successivo comma 5, direttamente dai sostituti d'imposta o tramite gli intermediari di cui all'art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98.

L'adesione al descritto sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l'intero anno d'imposta in cui è esercitata.

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individuerà gli specifici elementi informativi da comunicare e le modalità e i termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Le semplificazioni introdotte dal decreto legislativo 1/2024 rappresentano un passo in avanti verso la semplificazione degli adempimenti tributari a carico dei sostituti d'imposta. Tuttavia, è opportuno sottolineare che tali semplificazioni si applicano solo agli adempimenti relativi all'anno d'imposta 2025 e successivi.

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